Cassazione Civile, Ordinanza n. 18269/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione di categoria)
La controversia
La controversia nasce dalla pubblicità di un sistema domestico per l’acqua di rubinetto, commercializzato come capace di offrire benefici assimilabili a quelli dell’acqua minerale e di garantire un’acqua "pura" e più sostenibile per l’ambiente. L’associazione di settore ha chiesto l’accertamento dell’illiceità di diversi slogan e materiali pubblicitari, l’inibitoria della loro diffusione, una penale per ogni violazione e il risarcimento del danno. In primo grado il Tribunale ha ritenuto ingannevole uno slogan e una tabella comparativa, ha confermato l’inibitoria e ha liquidato un danno non patrimoniale; la Corte d’appello ha confermato nel merito, escludendo però che il richiamo alla purezza fosse riservato alle sole acque minerali e negando la denigrazione sul tema ambientale. Nel ricorso per cassazione la federazione ha dedotto: 1) violazione delle norme sull’interpretazione della legge e sulla disciplina delle acque minerali e potabili, sostenendo che la "purezza" sarebbe esclusiva delle acque minerali naturali e che gli slogan sarebbero ingannevoli; 2) errores in procedendo per omesso esame di alcuni slogan e travisamento del contenuto pubblicitario; 3) valutazione atomistica degli slogan anziché del messaggio complessivo; 4) erronea esclusione del greenwashing e della concorrenza sleale in relazione ai claims ambientali; 5) illegittima mancata ammissione della prova testimoniale diretta a dimostrare la persistenza della diffusione dello slogan già inibito e, quindi, del danno; 6) erronea esclusione della responsabilità della società per la ripresa dello slogan da parte di terzi, nonostante l’ordine giudiziale di cessazione di ogni utilizzo; 7) omessa considerazione dello statuto della federazione ai fini della legittimazione a far valere anche il pregiudizio delle imprese associate e dell’adeguata quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto, il sesto e il settimo motivo, rigettando o dichiarando inammissibili gli altri. Ha quindi cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, perché riesamini l’istruttoria, valuti la richiesta prova testimoniale sulla protrazione della diffusione dello slogan, accerti correttamente la responsabilità della società anche per la permanenza del messaggio su siti di terzi in presenza di un ordine di inibitoria, e rivaluti la quantificazione del danno tenendo conto anche della clausola statutaria richiamata dalla federazione. La liquidazione delle spese di legittimità è stata rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 12 preleggi
l’interpretazione deve muovere dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione, coordinandosi con criteri teleologici e sistematici, ma senza oltrepassare il limite testuale della disposizione.
richiamato dalla ricorrente come norma sostanziale tra quelle asseritamente violate, ma non decisiva nella ratio accolta salvo il profilo del danno da inadempimento/illecito richiamato in via generale.
richiamato in relazione alla risarcibilità del danno, con rinvio al giudice di merito per nuova valutazione del pregiudizio e della prova.
richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria per fatto illecito e per il danno da pubblicità ritenuta illecita.
richiamato per i criteri di liquidazione del danno aquiliano.
richiamato per il danno non patrimoniale liquidato in primo grado.
richiamato come parametro di concorrenza sleale e denigrazione, ma non accolto nei motivi respinti/inammissibili.
art. 20 d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
citato insieme alle norme sulle pratiche commerciali scorrette e sulla tutela del consumatore, in riferimento al carattere ingannevole della comunicazione.
artt. 1-5 e 8 d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145
richiamati dalla ricorrente per sostenere l’ingannevolezza della pubblicità.
artt. 20-23 d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146
richiamati in tema di pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori.
art. 5 direttiva 2009/54/CE
richiamata per la disciplina delle acque minerali naturali.
allegato I, punto 1, direttiva 2009/54/CE
richiamato in relazione alla disciplina europea sulle acque minerali naturali.
art. 2 d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176
la Corte lo interpreta nel senso che le acque minerali naturali si distinguono dalle altre acque per la purezza originaria e sua conservazione, non nel senso di un monopolio esclusivo del termine "pura".
art. 12 d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176
richiamato per evidenziare l’indicazione facoltativa di acqua "microbiologicamente pura" in etichetta.
art. 18 d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176
citato dalla ricorrente tra le norme di settore.
art. 4 d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31
richiamato per le acque destinate al consumo umano, indicate come salubri e pulite.
art. 4 d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18
richiamato per la disciplina delle acque destinate al consumo umano, salubri e pulite.
una volta articolata la prova in capitoli separati e specifici, non grava sulla parte l’onere ulteriore di indicare quali capitoli ritenga rilevanti.
la mancata ammissione della prova è censurabile quando il giudice rigetti la pretesa probatoria pur a fronte dell’offerta della parte di assolvere l’onere della prova su fatti decisivi.
richiamato in tema di presunzioni per la ripresa dello slogan da parte di terzi e per il ragionamento probatorio sulla prima pubblicazione del messaggio.
il vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia riguarda l’oggetto della decisione, non le sue argomentazioni di diritto e di fatto.
è denunciabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi, non per contestare la valutazione delle prove ritualmente acquisite.
la censura è ammissibile solo se il giudice ha violato le regole legali di valutazione della prova, non quando si contesti il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 111 Cost.
richiamato a supporto delle censure processuali sulla motivazione e sulla corretta conduzione del giudizio.
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa e alla mancata ammissione della prova.
citato dalla ricorrente per la dedotta natura diffamatoria della pubblicità.
art. 1 d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18
indica l’obiettivo di proteggere la salute umana assicurando acque salubri e pulite.
art. 2 d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18
definisce le acque destinate al consumo umano, anche se trattate o non trattate e a prescindere dall’origine.
art. 3 d.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18
esclude le acque minerali naturali dall’ambito di applicazione del decreto.
richiamato nel motivo sulla rappresentanza della federazione e sulla legittimazione a far valere il danno delle associate.
artt. 2 e 3 dello statuto della federazione
richiamati per sostenere i poteri di tutela giudiziale degli interessi della generalità delle imprese associate.
art. 3, comma 4, dello statuto della federazione
riconosce tra i compiti della federazione la promozione di giudizi civili, penali, amministrativi o tributari a tutela di interessi o diritti delle imprese del settore.
Massime di principio
- Le norme di settore sulle acque minerali naturali e sulle acque destinate al consumo umano devono essere interpretate secondo il significato letterale e la ratio sistematica: la "purezza originaria" è un carattere differenziale delle acque minerali, ma non equivale a un monopolio semantico del termine "pura" riservato in assoluto solo a tali acque.
- In cassazione è censurabile la mancata ammissione della prova quando il giudice di merito utilizzi proprio il difetto di prova come ragione decisiva della decisione, nonostante la parte abbia offerto mezzi istruttori specifici su fatti rilevanti.
- L’articolazione della prova testimoniale in capitoli separati e specifici ex art. 244 c.p.c. esaurisce l’onere della parte: non è richiesto un ulteriore vaglio o una selezione preventiva dei capitoli che la parte reputa decisivi.
- Se il giudice emette un ordine di inibitoria che vieta ogni ulteriore utilizzo di un messaggio pubblicitario, il destinatario deve attivarsi per impedire la diffusione del messaggio anche se esso venga ripreso e mantenuto da soggetti terzi, non potendosi automaticamente invocare l’estraneità dei terzi.
- Nella liquidazione del danno conseguente a pubblicità illecita o a violazione di un divieto giudiziale, il giudice deve considerare la persistenza della condotta, il nesso con il pregiudizio allegato e gli elementi statutari o rappresentativi che attestino la legittimazione dell’ente ad agire anche per gli interessi delle imprese associate.
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