Cassazione Civile, Ordinanza n. 10317/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, da parte della società resistente, di un fondo rustico nell’ambito di una procedura esecutiva promossa contro i concedenti del bene. Dopo la vendita forzata, la società acquirente ha ottenuto in giudizio la declaratoria di inopponibilità nei propri confronti del contratto di affitto del fondo già stipulato con la ricorrente, perché il canone annuo pattuito risultava inferiore a un terzo del canone ritenuto congruo dal consulente tecnico d’ufficio nominato nella procedura esecutiva. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 101 Cost., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe utilizzato come prova dell’incongruità del canone una relazione tecnica formatasi in un diverso procedimento esecutivo, senza assicurare un adeguato contraddittorio e senza disporre una nuova consulenza o consentire un diretto confronto tecnico tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche su accertamenti tecnici compiuti in altri giudizi, compresi giudizi tra parti diverse, purché gli atti siano ritualmente acquisiti nel processo e le parti possano contestarne il contenuto o offrire prove contrarie. Poiché la Corte territoriale aveva esaminato in modo approfondito la consulenza tecnica svolta nella procedura esecutiva e ne aveva motivato la condivisibilità, non vi era violazione del contraddittorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente di dichiarare inopponibile all’acquirente del bene all’esito dell’esecuzione forzata il contratto di affitto quando il canone pattuito sia inferiore di oltre un terzo rispetto a quello congruo.
La ricorrente lo invocava per dedurre la violazione del contraddittorio; la Corte ha escluso la violazione perché gli atti tecnici acquisiti potevano essere criticati e contestati nel giudizio.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul mancato contraddittorio e sul diritto di difesa.
art. 101 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul principio del contraddittorio e sulla parità delle armi.
Indicata come norma di riferimento per la censura di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudice di merito può utilizzare, come elementi di convincimento, accertamenti tecnici compiuti in un diverso giudizio, anche tra parti diverse, se la relativa documentazione è ritualmente acquisita al processo.
- L’utilizzo di una consulenza tecnica formatasi in altro procedimento non viola di per sé il contraddittorio, purché la parte interessata sia posta in condizione di contestarne il contenuto e di offrire prova contraria.
- Nella disciplina dell’affitto di fondo rustico successivamente alla vendita forzata, il canone pattuito è decisivo ai fini dell’opponibilità del contratto all’acquirente, quando risulti inferiore alla soglia legale rispetto al canone congruo accertato.
- La deduzione di violazione del contraddittorio non è fondata se il giudice di merito abbia autonomamente valutato criticamente l’elaborato tecnico acquisito e motivato sulla sua attendibilità.
Come è indicizzato
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