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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38847/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto da un imputato contro una decisione della Corte d'appello resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., dunque in un giudizio definito con concordato sui motivi in appello. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, lamentando il mancato riconoscimento di cause di proscioglimento. La Corte rileva però che, quando le parti aderiscono al concordato sui punti concordati, esse rinunciano a prospettare in cassazione doglianze diverse, anche se attinenti a questioni rilevabili d'ufficio, salvo il caso di pena illegale e alcune specifiche doglianze sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo. La Corte ritiene che tali eccezioni non ricorressero nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La decisione resa a seguito di concordato tra le parti sui motivi di appello preclude, in cassazione, la proposizione di doglianze diverse da quelle concordate, salvo limitate eccezioni.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria consegue alla declaratoria di inammissibilità quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui punti concordati comporta la rinuncia a dedurre motivi nuovi o diversi rispetto a quelli oggetto del concordato, anche se relativi a questioni rilevabili d'ufficio.
  • Nel ricorso per cassazione contro una decisione resa a seguito di concordato sono ammissibili solo le doglianze attinenti alla pena illegale, alla formazione della volontà di adesione al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e pronuncia del giudice.
  • La deduzione del mancato riconoscimento di cause di proscioglimento non è esaminabile in cassazione quando la sentenza di appello sia stata resa in esito a concordato e la censura non rientri nelle eccezioni ammesse.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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