Cassazione Civile, Ordinanza n. 25607/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di irrogazione di sanzioni per insufficiente pagamento del contributo unificato in un giudizio tributario relativo a un atto di pignoramento presso terzi. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso contro tale avviso; in appello, la CTR aveva confermato la decisione ritenendo che il valore della lite dovesse essere individuato con riferimento al solo atto di pignoramento e non anche al presupposto avviso di accertamento. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, ai fini del contributo unificato, il valore della lite andava determinato considerando ciascun atto impugnato dal contribuente nel ricorso cumulativo, cioè sia il pignoramento sia l'avviso di accertamento presupposto, e non soltanto il pignoramento. La censura si articolava anche sulla correttezza del criterio di calcolo utilizzato dalla CTR, che aveva fatto riferimento al valore del credito verso il terzo pignorato invece che al valore della pretesa tributaria sottostante, al netto di interessi e sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di irrogazione delle sanzioni per insufficiente pagamento del contributo unificato. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto a carico dell'intimato le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nel processo tributario, il contributo unificato va determinato in relazione a ciascun atto impugnato e che, nel ricorso cumulativo, la facoltà di cumulare più impugnazioni non comporta un vantaggio economico ulteriore per il ricorrente. Ha inoltre ritenuto errata la CTR nel determinare il valore della lite sul credito vantato verso il terzo, anziché sulla pretesa tributaria contenuta negli atti impugnati, precisando che il valore rilevante è quello del tributo al netto di interessi e sanzioni.
Norme richiamate
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
Nel processo tributario il valore della lite deve essere indicato dal ricorrente e il contributo unificato va determinato in relazione al valore degli atti impugnati; nel ricorso cumulativo il contributo si calcola per ciascun atto impugnato.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il valore della lite corrisponde all'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni e detta disciplina, nel processo tributario, ha natura speciale rispetto al rinvio generale al codice di procedura civile.
Il rinvio generale al codice di procedura civile non incide sulla disciplina speciale del valore della lite nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 13, comma 6-quater, lett. f), d.P.R. n. 115/2002
In mancanza di indicazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso opera la presunzione legale che ricondà la causa allo scaglione di valore più elevato.
art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva non è ritenuto parametro utile a contestare il meccanismo di determinazione del contributo unificato quale spesa per un servizio richiesto dal singolo.
artt. 24 e 113 Cost.
La Corte richiama il precedente costituzionale che esclude la lesione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale effettiva nel meccanismo di calcolo del contributo unificato nel ricorso cumulativo.
artt. 6 e 13 CEDU
Le censure di incompatibilità convenzionale sono richiamate come già ritenute prive di adeguato supporto argomentativo.
Massime di principio
- Nel processo tributario il valore della lite, ai fini del contributo unificato, si determina con riferimento al singolo atto impugnato e, nel ricorso cumulativo, il contributo è dovuto separatamente per ciascun atto contestato.
- La facoltà del contribuente di proporre un ricorso cumulativo ha finalità di economia processuale ma non comporta un risparmio sul contributo unificato oltre a quello derivante dalla struttura dei singoli atti impugnati.
- Ai fini del calcolo del contributo unificato tributario rileva il valore della pretesa tributaria contenuta nell'atto impugnato, al netto di interessi e sanzioni, e non il diverso valore di elementi accessori o del credito azionato in via esecutiva.
- Nel processo tributario la disciplina sul valore della lite è speciale e prevale sul rinvio generale al codice di rito civile.
- In mancanza di indicazione del valore della lite nel ricorso, opera una presunzione legale in favore dello scaglione più elevato, con conseguente lettura rigorosa della disciplina del contributo unificato.
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