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Sentenza

Sentenza n. 6703/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 674/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato l'aggiudicazione del servizio di wet lease elicotteri e vigilanza aerea, disponendo la rinnovazione parziale della gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concorrente e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una procedura negoziata a evidenza pubblica per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di servizi di wet lease di elicotteri, vigilanza aerea, leak detection e lidar della rete nazionale di metanodotti. Il RTI appellante, risultato primo classificato, contestava la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso della concorrente seconda classificata e aveva annullato l'aggiudicazione. L'unico motivo d'appello deduceva l'erronea interpretazione dell'art. 2.6 dell'Annex Tecnico, sostenendo che la clausola imponesse non solo una dichiarazione relativa al titolo di possesso o disponibilità degli elicotteri, ma anche l'immediata allegazione dei documenti comprovanti tali titoli, quali libretti o certificati di immatricolazione. L'appellante contestava inoltre l'idoneità della dichiarazione presentata dalla concorrente seconda classificata, assumendo che fosse una dichiarazione semplice, priva del richiamo agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, dell'attestazione di responsabilità e dell'indicazione delle conseguenze penali. Deduceva, infine, difetto di motivazione, errore nella valutazione documentale e omessa pronuncia su eccezioni difensive.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che le clausole della lex specialis dovessero essere interpretate secondo il significato letterale e sistematico, ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c., senza integrazioni ermeneutiche volte ad aggiungere obblighi non espressamente previsti. L'art. 2.6 dell'Annex Tecnico richiedeva ai concorrenti di presentare una dichiarazione contenente, per ciascun elicottero, il titolo di possesso o disponibilità e i dati identificativi indicati nella tabella, nonché l'attestazione dell'assenza di vincoli all'utilizzo; la clausola non imponeva in modo chiaro e univoco l'allegazione immediata dei documenti comprovanti tali titoli. In presenza di un'eventuale ambiguità, doveva comunque prevalere l'interpretazione conforme al favor partecipationis. La stazione appaltante aveva quindi illegittimamente attribuito zero punti alla concorrente seconda classificata per la mancata produzione dei libretti o certificati di immatricolazione. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto valida la dichiarazione resa dalla concorrente: l'assenza del richiamo espresso agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 o alle conseguenze penali non ne determinava l'invalidità, ove fossero presenti il contenuto sostanziale richiesto, la riferibilità al dichiarante e le modalità di sottoscrizione e trasmissione idonee a garantirne l'autoresponsabilità e l'equivalenza funzionale. La sentenza di primo grado è stata pertanto confermata, con rinnovazione parziale della procedura e ricalcolo del punteggio; ogni altra questione è stata dichiarata assorbita. L'appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte resistente costituita.

Norme richiamate

  • art. 2.1 dell'Annex Tecnico

    garantire tramite formula di Wet Lease ad uso esclusivo n. 5 velivoli posseduti/disponibili con caratteristiche minime

    Prevede i requisiti minimi di partecipazione relativi alla disponibilità di cinque elicotteri e di cinque piloti qualificati.

  • art. 2.6 dell'Annex Tecnico

    con evidenza di Titolo di Possesso o di Titolo di Disponibilità per ciascun velivolo

    Richiede una dichiarazione con l'indicazione del titolo giuridico e dei dati identificativi degli elicotteri, ma non impone in modo chiaro l'allegazione immediata dei documenti comprovanti il titolo di possesso o disponibilità.

  • art. 3 dell'Annex Tecnico

    Proprietà/disponibilità della propria flotta di elicotteri da mantenere per l'intera durata contrattuale

    Disciplina lo scoring model e il peso del criterio tecnico relativo alla flotta di elicotteri.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    I criteri letterale e sistematico guidano l'interpretazione della lex specialis, escludendo l'integrazione di obblighi non chiaramente desumibili dal testo.

  • artt. 40, 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47

    La proprietà e la disponibilità degli elicotteri possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva; la dichiarazione è valida se assicura contenuto sostanziale, riferibilità al dichiarante e autoresponsabilità, anche senza il richiamo espresso alle disposizioni normative.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    Le conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci si applicano anche in assenza di un espresso richiamo nella dichiarazione.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente alla parte appellata di riproporre in appello le questioni e censure assorbite o non esaminate nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Le clausole della lex specialis devono essere interpretate secondo il significato letterale e sistematico delle espressioni utilizzate, senza introdurre per via ermeneutica obblighi non chiaramente previsti dalla stazione appaltante.
  • Quando una clausola di gara ammette più interpretazioni plausibili, deve essere preferita quella che, nel rispetto del testo, favorisce la più ampia partecipazione degli operatori economici, secondo il principio del favor partecipationis.
  • La previsione nella lex specialis dell'obbligo di dare "evidenza" di un requisito non equivale, in assenza di univoche indicazioni testuali, all'obbligo di allegare immediatamente i documenti comprovanti il requisito.
  • Un'autodichiarazione può essere ritenuta valida quando contiene le informazioni sostanziali richieste e garantisce la riferibilità e l'autoresponsabilità del dichiarante, anche se non riproduce il modello amministrativo, non richiama espressamente gli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 o non contiene la formula sulle conseguenze penali.
  • L'attribuzione del punteggio tecnico non può essere negata per la mancata produzione di documenti non richiesti in modo chiaro dalla lex specialis; la stazione appaltante deve attenersi alle prescrizioni effettivamente previste dalla disciplina di gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàSoccorso istruttorioDifetto di motivazione

Testo integrale

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