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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25709/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il professionista aveva chiesto alla Corte d'appello il riconoscimento dell'indennizzo ex legge Pinto per l'asserita irragionevole durata di un procedimento esecutivo/di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento di somme liquidategli, in qualità di difensore antistatario, in un precedente giudizio. La Corte d'appello aveva dapprima dichiarato la propria incompetenza territoriale e poi, in sede di opposizione, aveva respinto la domanda ritenendo: da un lato, che il difensore antistatario non fosse parte del giudizio presupposto di cognizione e quindi non potesse pretendere l'equa riparazione per quella fase; dall'altro, che per il giudizio di ottemperanza la domanda dovesse essere proposta alla Corte d'appello di Roma nei confronti del MEF, quale amministrazione competente ex art. 3, comma 2, l. n. 89/2001. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva violazione degli artt. 93 e 112 c.p.c., omesso esame del thema decidendum e mancata decisione sulla domanda da lui proposta in proprio, oltre a violazione degli artt. 1-bis, 3, comma 1, l. n. 89/2001 e dell'art. 6, par. 1, CEDU. Sosteneva in sintesi: che la corte territoriale avesse pronunciato oltre o fuori da quanto domandato, perché egli non chiedeva il ristoro di due distinti procedimenti, bensì di un unico procedimento presupposto letto unitariamente tra cognizione ed esecuzione; che la qualità di parte dovesse essere riconosciuta nel procedimento speciale di distrazione ex art. 93 c.p.c., considerato da lui autonomo; e che fosse errata la declaratoria di incompetenza territoriale e l'indicazione del MEF quale legittimato passivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso, reputando il decreto impugnato conforme alla giurisprudenza consolidata. Ha affermato che l'avvocato antistatario non ha diritto all'equa riparazione per la durata del processo nel quale ha prestato attività professionale, perché l'istanza di distrazione delle spese è accessoria alla causa principale e non attribuisce al difensore una situazione giuridica soggettiva autonoma; di conseguenza non può invocare l'art. 6 CEDU per lamentare la durata del processo altrui. Ha inoltre chiarito che il principio di unitarietà tra fase di cognizione e fase esecutiva, richiamato dal ricorrente, riguarda il diverso caso in cui il processo presupposto sia esso stesso un giudizio Pinto nel quale parte sia il cliente del difensore, mentre nella specie il credito fatto valere nella fase di cognizione riguardava le spese distratte, sicché solo il successivo giudizio di ottemperanza poteva rilevare ai fini dell'equa riparazione. Ha infine confermato che, per la fase di ottemperanza, correttamente la Corte territoriale aveva individuato la competenza della Corte d'appello di Roma e la legittimazione passiva del MEF. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    L'istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda autonoma né un autonomo rapporto sostanziale; serve a sostituire il difensore alla parte nella legittimazione a ricevere il pagamento delle spese, restando accessoria alla decisione principale.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta non fondata perché la corte di merito ha deciso le questioni rilevanti secondo il perimetro della domanda e in conformità alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il provvedimento impugnato si è uniformato alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrivano elementi per mutare orientamento.

  • art. 1-bis, l. n. 89/2001

    Richiamato dal ricorrente nella prospettazione del motivo, ma non ritenuto idoneo a fondare un diverso esito, alla luce del consolidato orientamento sulla legittimazione del difensore antistatario.

  • art. 3, comma 1, l. n. 89/2001

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma da parte del giudice di merito per il procedimento di cui il ricorrente era effettivamente parte, cioè il giudizio di ottemperanza.

  • art. 3, comma 2, l. n. 89/2001

    Per la fase di ottemperanza è stata confermata l'indicazione della Corte d'appello di Roma e del MEF quale amministrazione passivamente legittimata.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Il diritto alla ragionevole durata riguarda il proprio processo e non quello altrui; non può essere invocato dal difensore per la durata del processo nel quale ha solo prestato patrocinio, salvo che sia parte in senso stretto.

  • art. 86 c.p.c.

    Il richiamo serve a distinguere la difesa personale dell'avvocato dalla possibilità di veicolare, attraverso un processo altrui, una pretesa propria meramente dipendente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato solo in chiusura per il regime del contributo unificato, senza incidenza sul merito della decisione.

Massime di principio

  • Il difensore antistatario non è legittimato a chiedere l'equa riparazione per la durata del giudizio in cui ha svolto il patrocinio, perché la domanda di distrazione delle spese è accessoria alla causa principale e non gli attribuisce una posizione sostanziale autonoma.
  • L'art. 6, par. 1, CEDU tutela la ragionevole durata del processo di cui la persona è parte in senso stretto; non consente al difensore di lamentare la durata del processo altrui, pur se da esso gli derivi indirettamente un interesse economico.
  • Il principio di unitarietà tra fase di cognizione e fase esecutiva rileva solo quando il processo presupposto è quello di equa riparazione e la parte è la stessa; non si estende al credito del difensore per le spese distratte, che resta distinto dal titolo principale.
  • L'istanza di distrazione delle spese processuali non costituisce domanda giudiziale autonoma e non può essere proposta come procedimento separato; il provvedimento che la accoglie incide sul solo rapporto tra cliente e difensore.
  • In materia di legge Pinto, la legittimazione passiva e la competenza territoriale vanno individuate in relazione al procedimento del quale il soggetto è effettivamente parte, con separata considerazione dei giudizi diversi, anche se collegati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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