Cassazione Civile, Sentenza n. 9458/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bomap s.r.l. convenne in giudizio i coniugi Bertozzi chiedendo l'accertamento di nullità/inefficacia del fondo patrimoniale costituito sui beni dei ricorrenti e la restituzione di strumenti musicali e di una somma (credito accertato anche penalmente) asserendo che gli atti dispositivi erano in frode ai creditori; il Tribunale dichiarò l'azione prescritta considerando applicabili le regole della revocatoria ordinaria; la Corte d'Appello accolse invece la domanda ritenendo applicabili gli artt. 192-194 c.p. (revocatoria penale) e affermando che il termine di prescrizione decorre dalla declaratoria di colpevolezza e non dal compimento dell'atto dispositiv o; i ricorrenti contestarono in Cassazione violazione di norme di rito e di merito, ultravpetizione e la ritenuta integrazione tra revocatoria ordinaria e penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dei coniugi Bertozzi, confermando la decisione della Corte d'Appello: ha ritenuto applicabile la revocatoria penale (artt. 192-194 c.p.), ha stabilito che il termine di prescrizione dell'azione decorre dalla data della declaratoria di colpevolezza e non dal compimento dell'atto dispositivo, e ha confermato l'inefficacia dell'atto rispetto a Bomap s.r.l.; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio di cassazione (liquidate in €6.200 oltre €200 di esborsi e accessori di legge) e all'eventuale ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
Prevede l'inefficacia degli atti a titolo gratuito successivi al reato (tutela rafforzata della vittima); la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina per proteggere i crediti risarcitori derivanti dal reato.
Disciplina l'inefficacia degli atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato; la Corte ha accertato i presupposti per l'operatività di questa norma e ne ha riconosciuto l'efficacia ai fini della dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale.
Azione revocatoria ordinaria; la Corte ha distinto la revocatoria ordinaria dalla revocatoria penale, affermando che quest'ultima non richiede la prova degli stessi presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c.
Prevede che le disposizioni sulla revocatoria lascino salve le norme in materia fallimentare e penale; la Corte ha richiamato tale clausola per sostenere la specialità e la coesistenza delle discipline (penale/fallimentare) con la revocatoria civile.
Regola la decorrenza della prescrizione; la Corte ha interpretato che, per la revocatoria penale, il termine di prescrizione decorre dalla declaratoria di colpevolezza, momento in cui l'azione può utilmente essere esercitata.
Norma richiamata a titolo di disciplina speciale in materia concorsuale; citata per analogia/integrazione rispetto alle tutele speciali previste per la revocatoria penale.
Richiamato con riferimento alla censura di ultrapetizione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza in quanto la parte resistente aveva sin dal primo grado invocato la revocatoria penale.
Norma sul contributo unificato; la Corte ha disposto l'eventuale ulteriore versamento previsto per i ricorrenti in esito al rigetto.
Massime di principio
- La 'revocatoria penale' (artt. 192-194 c.p.) è uno strumento speciale di tutela della vittima del reato e può rendere inefficaci gli atti dispositivi compiuti dal reo a favore di terzi anche se l'azione ordinaria sarebbe prescritta.
- Il termine di prescrizione per l'azione fondata sulla revocatoria penale decorre dalla declaratoria di colpevolezza e non dalla data dell'atto dispositiv o contestato; pertanto una condanna penale o una declaratoria di colpevolezza riaprono la possibilità di agire civilisticamente.
- La revocatoria penale non richiede la prova dei medesimi presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.); è una tutela patrimoniale rafforzata collegata al reato.
- La revocatoria penale può essere proposta o invocata nei giudizi civili (anche come eccezione o in via riconvenzionale) e non costituisce necessariamente ultravpetizione se adeguatamente dedotta sin dal primo grado.
- In presenza di contestazioni simili, va valutato il nesso temporale e causale tra l'atto dispositivo e il reato, la sussistenza di una declaratoria di colpevolezza e l'eventuale disciplina concorsuale applicabile (es. norme fallimentari), poiché disposizioni speciali possono prevalere o integrarsi con la disciplina civile ordinaria.
- Per difendersi efficacemente occorre dimostrare l'assenza di collegamento fra l'atto e il reato, l'assenza di dolo/frode del disponente rispetto al creditore danneggiato, oppure che non è intervenuta una dichiarazione di colpevolezza che possa far decorrere nuovamente i termini.
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