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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9469/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva accolto in parte l'Agenzia ritenendo dovute maggiori imposte (IVA e imposte dirette) per le cessioni di unità immobiliari relative agli anni 2003-2004: contestazione dell'applicabilità di aliquote IVA agevolate (4% o 10%) sostenute dal ricorrente sulla base di norme ora abrogate e contesta la determinazione del maggior imponibile (calcolato con la media dei prezzi praticati dalla stessa società per unità analoghe). Deduceva altresì vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n.5.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che le unità immobiliari costituivano un complesso turistico-ricettivo (CAV) destinato ad attività d'impresa e, in assenza di formale mutamento di destinazione d'uso, non potevano usufruire delle aliquote IVA agevolate per le case di abitazione. La CTR ha correttamente ritenuto legittima la ripresa dei maggiori prezzi basandosi sulla media dei prezzi praticati per appartamenti analoghi (non su una "doppia presunzione"). Inoltre i motivi basati su insufficienza della motivazione sono stati dichiarati inammissibili alla luce della riforma dell'art. 360 c.p.c.: dopo la modifica del 2012 sono ammissibili in Cassazione solo censure dirette all'omesso esame di fatti storici decisivi o a vizi formali macroscopici della motivazione. Nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia per tardiva costituzione.

Norme richiamate

  • Legge n. 217 del 1983, art. 8, comma 6

    art. 8 della l. n. 217 del 1983 (richiamato come principio ora abrogato)

    La Corte osserva che l'abrogazione di questa norma non ha fatto venir meno la possibilità che permangano vincoli di destinazione d'uso di natura urbanistica: la funzione regolativa è stata sostanzialmente trasferita alla normativa regionale/urbanistica comunale.

  • Legge n. 135 del 2001, art. 11, comma 6

    abrogazione dell'art. 8 della l. n. 217/1983

    Ha abrogato la previsione richiamata dalla ricorrente ma, secondo la Corte, ciò non elimina i vincoli urbanistici di destinazione che impediscono l'applicazione dell'agevolazione IVA se l'immobile è soggetto a destinazione turistico-ricettiva.

  • D.P.R. n. 633/1972, Tabella A, Parte III, n. 127-undecies

    previsione dell'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per la cessione delle case di abitazione non di lusso

    La norma agevolativa è di interpretazione restrittiva e si applica solo se ricorrono i requisiti propri della 'casa di abitazione'; non è estensibile ai fabbricati destinati a struttura ricettiva o a casa-albergo, né rileva la sola qualificazione catastale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134

    Dopo la modifica del 2012 la Corte di Cassazione non può più sindacare la mera insufficienza o incompletezza della motivazione di merito: è sindacabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo (se dedotto con la dovuta puntualità) o vizi di motivazione tali da configurare la mancanza stessa della motivazione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    citata nella parte dispositiva della sentenza

    Il provvedimento dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento (riferito agli aspetti tributari processuali), procedimento formale collegato alle imposte sulle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Le aliquote IVA agevolate per le 'case di abitazione' non si applicano agli immobili destinati o assoggettati da strumenti urbanistici alla destinazione turistico-ricettiva (case albergo, residence, CAV), anche se catastalmente qualificati come abitazioni.
  • La qualificazione catastale da sola non è determinante ai fini IVA: rileva la destinazione funzionale degli immobili (uso d'impresa vs uso abitativo continuativo).
  • Il mutamento formale della destinazione d'uso è necessario, laddove previsto dagli strumenti urbanistici, per far venir meno vincoli di destinazione che impediscono l'applicazione di agevolazioni fiscali.
  • Il contribuente che invoca un'agevolazione fiscale deve provare i fatti costitutivi della stessa (onere della prova a carico del ricorrente).
  • In materia di accertamento del maggior imponibile, la ricostruzione dei prezzi di mercato mediante medie di unità analoghe è legittima e non costituisce automaticamente una 'doppia presunzione' se adeguatamente motivata.
  • In sede di Cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. (2012), non sono più sindacabili i meri profili di insufficienza della motivazione della sentenza di merito: è necessario dedurre l'omesso esame di un fatto storico decisivo o un vizio della motivazione così macroscopico da configurare la sua assenza.

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