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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9473/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva rigettato l'appello di Carminucci relativo alla domanda di interessi per ritardato pagamento di lavori edili appaltati dal Comune. Questione preliminare: inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione (avvenuta il 4/10/2017) in relazione alla possibile sospensione dei termini processuali prevista per i soggetti residenti/aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (art. 49 d.l. 189/2016 e successive modifiche), sospensione invocata dal ricorrente sulla base dell'inclusione nel relativo elenco del comune del difensore e del comune del resistente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale sia di stretta interpretazione e richieda un collegamento oggettivo tra il soggetto che invoca la sospensione e il territorio colpito (residenza per le persone fisiche, sede legale o operativa per le persone giuridiche). Non è rilevante la sola iscrizione del difensore all'ordine con sede in un comune compreso nell'elenco, né il fatto che il resistente abbia sede in un comune incluso. Inoltre la mancata produzione della dichiarazione di inagibilità prevista per ottenere la proroga della sospensione implica che, al massimo, poteva operare la sospensione fino al 31/03/2017 e non fino al 31/07/2017. Essendo il ricorso notificato il 4/10/2017, il termine lungo di impugnazione era già interamente decorso. Per la novità della questione le spese sono compensate e il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 49 Decreto-Legge 17/10/2016 n. 189 (conv. in L. 15/12/2016 n. 229)

    "per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività ... il decorso dei termini perentori ... fosse sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017"; e comma 9-ter relativo agli eventi del 26 e 30 ottobre 2016

    La sospensione è norma emergenziale di stretta interpretazione: rileva il collegamento oggettivo tra soggetto e territorio (residenza o sede), non può estendersi per il solo fatto dell'iscrizione del difensore all'ordine in un comune elencato.

  • art. 17 D.L. 9 febbraio 2017 n. 8 (conv. L. 7 aprile 2017 n. 45)

    "... la sospensione dei termini processuali ... opera dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applica solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, avessero dichiarato ... l’inagibilità del fabbricato ... dello studio professionale o dell'azienda."

    La proroga della sospensione fino al 31/7/2017 è subordinata alla dichiarazione di inagibilità presentata entro il termine indicato; la mancata dichiarazione limita la sospensione al 31/3/2017.

  • art. 327 cod. proc. civ.

    termine lungo di un anno per impugnare le sentenze (nella formulazione anteriore alla modifica del 2009, applicabile al giudizio iniziato prima del 4/7/2009)

    Rileva per determinare il termine di impugnazione e valutare la tardività della notificazione del ricorso.

  • art. 14 Preleggi

    Principio secondo cui le norme eccezionali o derogatorie vanno interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia se non nei limiti della ratio già codificata.

  • D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

    Riferimento alla forma della dichiarazione sostitutiva (percui la dichiarazione di inagibilità doveva essere resa secondo le disposizioni del DPR).

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)

    Prevede il versamento, da parte del ricorrente non vittorioso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Le sospensioni di termini previste da norme emergenziali vanno interpretate restrittivamente: rileva un collegamento diretto e oggettivo tra il soggetto che invoca la sospensione e il territorio colpito (residenza o sede), non la sola circostanza che il difensore sia iscritto in un ordine la cui sede è in un comune elencato.
  • La sede dell'ordine professionale del difensore non può estendere la sospensione dei termini al cliente; la rilevanza è esclusivamente della residenza o della sede (legale/operativa) del soggetto che chiede la sospensione.
  • La circostanza che la controparte (resistente) sia ubicata in un comune del territorio interessato non rende automaticamente opponibile al ricorrente la sospensione: la normativa è un diritto soggettivo rinunciabile e ciascuna parte deve avvalersene o meno per proprio conto.
  • Per usufruire della proroga fino al termine maggiorato (es. 31/7/2017) è generalmente richiesta la produzione, nei termini previsti, della dichiarazione di inagibilità o altro atto richiesto dalla norma; in mancanza la sospensione può cessare prima (es. il 31/3/2017).
  • In presenza di norme emergenziali è fondamentale documentare con atti idonei (dichiarazioni, certificazioni) il presupposto soggettivo e temporale della sospensione dei termini e conservare prova della tempestiva comunicazione all'ufficio giudiziario.
  • Quando la questione interpretativa è nuova la Corte può compensare le spese e applicare sanzioni processuali speciali (es. contributo unificato aggiuntivo) al ricorrente soccombente; quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorsi su profili di ammissibilità.

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