Cassazione Civile, Sentenza n. 9479/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente contestava la validità del decreto ingiuntivo n. 706/2011 (non opposto) e quindi la legittimità della successiva esecuzione fondata su quel titolo, deducendo che il decreto era stato emesso da giudice territorialmente incompetente in ragione di una clausola contrattuale che derogava illegittimamente al foro del consumatore. In Cassazione la questione si è posta anche in termini di compatibilità con la direttiva 93/13/CEE (clausole abusive) e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (in particolare le sentenze del 17.05.2022, tra cui SPV/Banco di Desio), in merito all'obbligo del giudice del procedimento monitorio di rilevare d'ufficio clausole abusive e alla possibilità di riesame del giudice dell'esecuzione quando il decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo senza che il debitore abbia potuto effettivamente esercitare la propria difesa.
La decisione
Il giudizio di cassazione è stato estinto per rinuncia della ricorrente. Tuttavia le Sezioni Unite, esercitando il potere previsto dall'art. 363, terzo comma, c.p.c., hanno enunciato principi di diritto in materia. In sintesi: (i) il giudice che decide il procedimento monitorio deve esaminare d'ufficio la eventuale abusività delle clausole contrattuali rilevanti per l'oggetto della domanda e, ove proceda all'accoglimento, motivare sommariamente anche circa l'avvenuto esame; il decreto ingiuntivo dovrà contenere l'avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore-consumatore non potrà più far valere l'abusività delle clausole; (ii) se il decreto ingiuntivo è privo di motivazione in ordine all'abusività, il giudice dell'esecuzione fino alla vendita o assegnazione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale abusività e, se necessario, svolgere una sommaria istruttoria; dovrà quindi informare le parti e dare al consumatore 40 giorni per proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (con gli adeguamenti interpretativi indicati dalla Corte), sospendendo la vendita/assegnazione fino alla decisione del giudice dell'opposizione. La Corte ha indicato che, per conformazione al diritto UE, il termine di 10 giorni previsto dall'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c. non può pregiudicare l'effettività della tutela e va coordinato con il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c.; inoltre il giudice del monitorio può utilizzare i poteri istruttori di cui all'art. 640 c.p.c., ma se l'accertamento richiede istruttoria eccedente la natura inaudita della fase dovrà rigettare l'istanza monitoria.
Norme richiamate
Direttiva 93/13/CEE
art. 6, par. 1; art. 7, par. 1
Obbliga il giudice nazionale a esaminare d'ufficio la vessatorietà delle clausole nei contratti con consumatori; impone agli Stati mezzi adeguati ed efficaci per rimuovere clausole abusive e tutela l'effettività dei diritti dei consumatori; limita l'efficacia del giudicato quando il monitorio non ha svolto il controllo richiesto.
Trattato sull'Unione europea (TUE)
Sottolinea il dovere degli Stati membri di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale; giustifica il dialogo tra giudice nazionale e CGUE e l'esigenza di conformare la procedura nazionale al diritto UE.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)
Fondamento del principio di tutela giurisdizionale effettiva, richiamato per valutare l'efficacia dei rimedi processuali nazionali a tutela del consumatore.
art. 633-644 (procedimento d'ingiunzione); art. 640; art. 641; art. 650; art. 615; art. 617; art. 649; artt. 484-487 (esecuzione); artt. 530, 543 c.p.c.
Gli articoli del codice sono stati letti in conformità al diritto UE: art. 640 c.p.c. utilizzabile per integrazione istruttoria nel monitorio; art. 641 c.p.c. (motivazione e avvertimento) deve consentire al consumatore di valutare l'opportunità di opporsi; art. 650 c.p.c. (opposizione tardiva) va interpretato/conformato per consentire al consumatore un termine effettivo (40 giorni) per far valere l'abusività quando il decreto è avvenuto senza motivazione.
Attribuisce alla Corte di Cassazione il potere di enunciare principi di diritto nell'interesse della legge anche quando il giudizio è estinto; utilizzato qui per fornire regole interpretative per casi analoghi.
Norme costituzionali
art. 111 Cost. (diritto al giusto processo), art. 117 Cost. (coordinamento con diritto UE)
Richiamate per sottolineare che l'interpretazione conforme e la tutela del giusto processo rientrano nell'ordine costituzionale, compatibilmente con l'obbligo di conformità al diritto dell'Unione.
Pronunce CGUE rilevanti
SPV/Banco di Desio (C-693/19 e C-831/19); Ibercaja Banco (C-600/19); Impuls Leasing Romania (C-725/19); Unicaja, EOS, Profi Credit e altre
La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato che l'autorità di cosa giudicata non può impedire il controllo successivo dell'abusività delle clausole quando il giudice monitorio non ha svolto il necessario rilievo d'ufficio; le sentenze sono vincolanti e hanno guidato l'adattamento delle regole processuali nazionali.
Massime di principio
- Se un decreto ingiuntivo fondato su contratto con un consumatore non contiene motivazione che dia conto del controllo d'ufficio sulla eventuale abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione ha il dovere di verificare tale abusività prima della vendita o assegnazione del bene/credito.
- Il giudice del procedimento monitorio deve esaminare d'ufficio, con i limiti della fase inaudita, la possibile vessatorietà delle clausole rilevanti per l'oggetto della domanda e adottare i poteri istruttori previsti dall'art. 640 c.p.c.; se l'accertamento richiede istruttoria eccedente la natura del rito, deve rigettare l'istanza monitoria.
- Il decreto ingiuntivo, quando il credito è azionato da un professionista contro un consumatore, deve contenere motivazione (anche sommaria) che attesti l'avvenuto esame dell'abusività e un avvertimento esplicito che, in mancanza di opposizione, il consumatore perde la possibilità di far valere in seguito l'abusività delle clausole.
- Se il decreto ingiuntivo è divenuto irrevocabile senza il necessario controllo, il consumatore va informato dal giudice dell'esecuzione e può proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro 40 giorni dall'informazione; fino alla decisione del giudice dell'opposizione non si procede alla vendita o assegnazione.
- In casi analoghi vige il principio che l'effettività e l'equivalenza della tutela imposte dal diritto UE prevalgono su regole procedurali interne solo nella misura necessaria a garantire la protezione effettiva del consumatore, ricorrendo a interpretazione conforme o disapplicazione delle norme interne ove necessario.
- L'opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.), opportunamente interpretata e coordinata con il termine di 40 giorni ex art. 641 c.p.c., è lo strumento privilegiato per rimettere in discussione decreti ingiuntivi non opportunamente motivati sul profilo dell'abusività, perché concilia tutela effettiva del consumatore e rispetto dell'autonomia procedurale nazionale.
- Il giudice dell'esecuzione può compiere una sommaria istruttoria (in ambito esecutivo deformalizzato) per acquisire il contratto e gli elementi necessari al rilievo d'ufficio; se il rilievo è fondato, può portare all'avviso al consumatore e all'eventuale opposizione tardiva con sospensione dell'esecuzione.
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