Cassazione Civile, Ordinanza n. 22337/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per un maggior reddito da partecipazione in una società di persone, relativo all'anno d'imposta 2004. La contribuente, socia al 50% insieme al coniuge, aveva sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica del presupposto avviso di accertamento. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva invece ritenuto provata la regolarità della notifica sia dell'avviso alla società sia di quello personale relativo al reddito da partecipazione, accogliendo l'appello dell'Ufficio. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) la nullità insanabile dell'atto di appello e del procedimento, perché l'appello sarebbe stato proposto nel periodo di sospensione previsto dall'art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011, con conseguente asserita invalidità degli atti processuali compiuti in quel periodo; 2) la violazione delle norme sulla notificazione dell'avviso di accertamento personale, sostenendo che l'atto propedeutico alla cartella fosse il diverso avviso riferito al suo reddito di partecipazione e che tale avviso non le fosse mai stato validamente notificato, senza prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa in caso di deposito postale per temporanea assenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sospensione dei termini processuali non impedisca la proposizione dell'appello nel periodo sospeso, ma comporti soltanto la sospensione e poi la ripresa dei termini. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la regolarità della notifica dell'avviso alla società non è sufficiente, poiché la cartella traeva origine dal distinto avviso personale di accertamento del reddito da partecipazione emesso nei confronti della socia. Poiché l'Ufficio non aveva prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD) relativa al deposito del plico per temporanea assenza, la notifica non poteva dirsi provata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese sono state compensate per la novità/recente evoluzione del quadro giurisprudenziale.
Norme richiamate
vengono richiamati i vizi deducibili in cassazione: nullità processuale e violazione di legge
la contumacia in appello non equivale ad acquiescenza; non opera una rinuncia implicita alle questioni non riproposte se la parte non si è costituita
art. 39, comma 12, d.l. 98/2011
le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012
la sospensione dei termini non comporta inammissibilità della proposizione dell'atto di appello nel periodo sospeso, ma solo proroga/sospensione dei termini processuali
ha trasfuso senza modifiche, in sede di conversione, la disciplina sospensiva del d.l. 98/2011
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale non notificato oppure cumulativamente anche l'atto presupposto
per la notifica postale non consegnata per temporanea assenza è necessaria, ai fini della prova del perfezionamento, la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD)
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
l'interpretazione dell'art. 8 L. 890/1982 è letta in senso costituzionalmente orientato a tutela del diritto di difesa e del giusto processo
Massime di principio
- La sospensione dei termini processuali non determina, di regola, l'inammissibilità degli atti compiuti nel periodo di sospensione, ma incide soltanto sul decorso dei termini per il compimento delle attività processuali.
- In tema di riscossione delle imposte, l'omessa notificazione dell'atto presupposto della cartella rende viziato l'atto consequenziale impugnato, che il contribuente può contestare anche da solo ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992.
- Quando la notifica di un atto impositivo a mezzo posta non si perfeziona per temporanea assenza del destinatario, il notificante deve provare anche la ricezione della comunicazione di avvenuto deposito mediante produzione dell'avviso di ricevimento della CAD; la sola prova della spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente.
- Se il giudice di merito ha deciso sulla validità della notifica di un atto diverso da quello effettivamente posto a base della pretesa impugnata, la decisione è erronea perché occorre verificare la notifica dell'atto specificamente presupposto della cartella.
- La mancata produzione del documento che attesta la ricezione della CAD impedisce di ritenere dimostrato il perfezionamento della notifica postale e può comportare l'accoglimento dell'impugnazione del contribuente contro la cartella derivata.
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