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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27781/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. che aveva reclamato contro il trattenimento di una lettera in entrata disposta dall'autorità penitenziaria. Il Tribunale di Catanzaro aveva rigettato il reclamo ritenendo legittimo il controllo della corrispondenza perché la missiva proveniva da mittente non identificato, conteneva critiche aspre alla scelta del detenuto di mantenere rapporti con i familiari, evocava la contrapposizione con un gruppo esterno e appariva potenzialmente idonea a veicolare messaggi relativi a vicende illecite; il giudice valorizzava anche il carattere reiterato di missive analoghe, con toni via via più accesi contro i familiari. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, personalmente e tramite difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 18 e 41-bis ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale si fosse limitato a considerare l'anonimato della missiva e i toni aspri, senza un adeguato confronto con i presupposti legittimanti il trattenimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al ricorso del difensore, ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati perché non si confrontavano con la ratio dell'ordinanza impugnata, la quale aveva motivato il trattenimento sulla base di elementi concreti idonei a far ritenere che la missiva potesse veicolare messaggi relativi a vicende illecite, con rischio per sicurezza e ordine pubblico, anche in considerazione della reiterazione di lettere analoghe. Quanto al ricorso proposto personalmente dal detenuto, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione, richiamando la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 e la necessità che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 18-ter ord. pen.

    visto di controllo sulla corrispondenza

    Introduce il controllo della corrispondenza dei detenuti in presenza di esigenze investigative, di prevenzione dei reati o di ragioni di sicurezza e ordine dell'istituto.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Il controllo della corrispondenza è considerato strumento coerente con le finalità di sicurezza e di interruzione dei collegamenti con l'organizzazione criminosa di appartenenza del detenuto.

  • art. 18 ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro normativo in relazione alla disciplina della corrispondenza detenuti.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per escludere la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • legge n. 95 del 2004

    Ha introdotto nell'ordinamento penitenziario l'art. 18-ter sulla corrispondenza dei detenuti.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha escluso la possibilità per l'imputato e per il condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel controllo della corrispondenza del detenuto sottoposto al regime differenziato, il provvedimento di non inoltro o trattenimento è legittimo quando sia sorretto da motivazione, anche sintetica, fondata su elementi concreti che rendano ragionevole dubitare della mera esteriorità del testo e del suo effettivo contenuto.
  • Il controllo della corrispondenza ex art. 18-ter ord. pen. può essere giustificato non solo da esigenze investigative, ma anche da ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto, in coerenza con la finalità del 41-bis di impedire collegamenti con contesti criminali esterni.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile quando non si confronta con le effettive ragioni della decisione impugnata e si fonda su profili non decisivi rispetto alla ratio decidendi.
  • Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato o dal condannato, dovendo essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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