LEGGE 8 aprile 2004, n. 95
Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIntroduce l'art.18‑ter nella legge penitenziaria: per esigenze investigative, di prevenzione o di sicurezza dell'istituto si possono limitare e controllare la corrispondenza dei detenuti (restrizioni a invii e stampa, visto di controllo, apertura buste senza lettura). Durata massima 6 mesi, proroghe di 3 mesi. Esenzioni per autorità giudiziarie, parlamentari, rappresentanze diplomatiche e organismi per i diritti umani. Provvedimenti motivati del magistrato di sorveglianza o del giudice; reclamo previsto (anche per misure in corso, termine 20 giorni).
Limitazioni e controlli della corrispondenza dei detenuti (art.18‑ter)
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