Salta al contenuto
Legge

LEGGE 8 aprile 2004, n. 95

Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti.

Normativa italiana004G0122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Introduce l'art.18‑ter nella legge penitenziaria: per esigenze investigative, di prevenzione o di sicurezza dell'istituto si possono limitare e controllare la corrispondenza dei detenuti (restrizioni a invii e stampa, visto di controllo, apertura buste senza lettura). Durata massima 6 mesi, proroghe di 3 mesi. Esenzioni per autorità giudiziarie, parlamentari, rappresentanze diplomatiche e organismi per i diritti umani. Provvedimenti motivati del magistrato di sorveglianza o del giudice; reclamo previsto (anche per misure in corso, termine 20 giorni).

Limitazioni e controlli della corrispondenza dei detenuti (art.18‑ter)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 4 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.