Cassazione Penale, Sentenza n. 7634/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/10/2019 (confermata in rinvio il 01/07/2021) di sequestro preventivo di 16 automezzi, 2 cisterne e 204.588 kg di gasolio, disposta nell'ambito di indagini su un presunto schema di evasione delle accise e dell'IVA mediante importazioni fittizie e utilizzo di societa' cartiere. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art.606 c.1 lett.c e art.627 c.3 c.p.p.) e vizio motivazionale per mancata valutazione probatoria: contestava la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione al carburante sequestrato, deducendo che le accise erano state pagate (produzione di modello F24 e altra documentazione contabile) e che il prodotto sequestrato non coincideva con i trasporti indicati nell'imputazione provvisoria; rilevava inoltre che il tribunale avrebbe valorizzato condotte estranee (evasione IVA) per sostenere il nesso di pertinenzialita' tra beni e reato.
La decisione
La Corte superiore ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il gravame non prospetti una violazione di legge ma critiche della motivazione che non raggiungono il livello di vizio di legge deducibile in cassazione; il tribunale di rinvio aveva fornito motivata replica alle doglianze difensive, spiegando il nesso di pertinenzialita' del carburante e degli automezzi con l'ipotesi accusatoria nel contesto dell'illecita filiera (interposizione societa' cartiere, falsificazione documentale, destinazione effettiva del prodotto). Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per inammissibilita' dipendente da colpa.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. b) legge 26 ottobre 1995, n.504
Norma sostanziale richiamata quale fattispecie di reato (contrabbando/omissione accise) rispetto alla quale il carburante e i mezzi sono stati ritenuti pertinenti e strumentali alla commissione dell'illecito.
Richiamato in combinato con il d.lgs. n.504/1995 per giustificare la confisca del carburante quale 'materia prima' utilizzata per il reato.
Richiamato insieme all'art.240 cod. pen. per qualificare il carburante come bene pertinente alla fattispecie tributaria contestata.
Richiamati per descrivere la responsabilita' per concorso di persone nella condotta delittuosa e l'impianto accusatorio articolato su piu' soggetti e societa'.
Richiama la distinzione tra sequestro preventivo 'tipico' (impeditivo) e sequestro finalizzato alla confisca; il tribunale ha ritenuto applicabile la misura nella forma finalizzata alla confisca/strumentalita'.
Norma procedurale sull'adozione del provvedimento cautelare, richiamata come contesto procedurale dell'ordinanza impugnata.
Stabilisce che il ricorso in Cassazione contro ordinanze ex art.324 puo' essere proposto solo per violazione di legge; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perche' le doglianze attengono alla valutazione della motivazione e non a violazione di legge.
art. 627 cod. proc. pen., comma 3
Richiamato in tema di impugnazioni in sede di rinvio: la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia adempiuto all'obbligo di motivare le ragioni per le quali ha confermato il sequestro, rispondendo alle indicazioni della sentenza rescindente.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Norma richiamata dal ricorrente come mezzo di impugnazione in Cassazione; la Corte ha valutato che la censura non costituisce violazione di legge ma critica della motivazione non idonea a fondare il ricorso.
Obbligo generale di motivazione degli atti giurisdizionali: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la mancanza assoluta o motivazione meramente apparente integra violazione di legge, ma la mera contestazione della logica della motivazione non e' sufficiente.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro ordinanze cautelari e' ammissibile solo per violazione di legge: critiche semplici alla valutazione degli elementi probatori o alla logicita' della motivazione non sono sufficienti.
- In sede di rinvio il giudice deve fornire una motivazione autonoma e puntuale rispetto alle censure sollevate dalla sentenza rescindente; se lo fa, le critiche difensive restano essenzialmente apprezzamenti sulla valutazione degli indizi e sono inammissibili in Cassazione.
- La documentazione che prova il pagamento di tributi (es. modello F24) non esclude automaticamente il sequestro preventivo quando il contesto investigativo mostra un sistema fraudolento piu' ampio (societa' cartiere, falsificazioni documentali, destinazioni fittizie): il valore probatorio va valutato nel quadro complessivo.
- Perche' un bene sia sequestrabile come pertinente ad un reato (sequestro finalizzato alla confisca) e' necessario che emerga un nesso di pertinenzialita' tra bene e condotta delittuosa; tale nesso puo' essere desunto da indizi concatenati e non solo dalla corrispondenza puntuale dei documenti di trasporto.
- Se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per motivo riconducibile alla volonta'/colpa del ricorrente, il giudice puo' condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7596/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7598/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7599/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7600/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7601/2022 del 03/03/2022
- Sentenza penale · 3 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7602/2022 del 03/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →