Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24369/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato, già ammesso al passivo di un fallimento per un credito professionale privilegiato, aveva reclamato contro il progetto di riparto finale, contestando tra l'altro la condanna alle spese disposta dal giudice delegato. Il tribunale respingeva il reclamo e lo condannava a rifondere le spese della fase di reclamo. Nel ricorso per cassazione il professionista articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo di non essere soccombente perché il giudice delegato aveva modificato il riparto finale disponendo accantonamenti anche in relazione alle sue deduzioni; 2) violazione degli artt. 25 e 31 l. fall., assumendo la nullità della costituzione del fallimento tramite difensore senza autorizzazione del giudice delegato e quindi l'illegittimità della liquidazione delle spese a favore della procedura; 3) violazione degli artt. 10, 91 e 92 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 come aggiornato, contestando la liquidazione delle spese del reclamo perché il tribunale aveva valorizzato un rango di valore della causa incongruo, nonostante la controversia riguardasse soltanto la condanna alle spese per euro 2.700.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo non dimostrata la notificazione/comunicazione idonea a far decorrere il termine breve e ricordando comunque che la comunicazione integrale del provvedimento non fa decorrere tale termine per il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Ha poi rigettato il primo motivo, perché le modifiche al progetto di riparto non derivavano dall'accoglimento del reclamo ma da un fatto sopravvenuto (la pendenza del ricorso per cassazione contro la liquidazione del compenso del curatore), e ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché la censura non era coerente con la questione trattata nel giudizio di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che il valore della controversia davanti al collegio era limitato alla sola statuizione sulle spese e che il tribunale aveva quindi errato nel collocare la causa in uno scaglione di valore molto più alto, con conseguente liquidazione di compensi eccedente il massimo tabellare. Il decreto è stato cassato limitatamente alla statuizione sulle spese; decidendo nel merito, la Corte ha rideterminato le spese della fase di reclamo in euro 1.500 oltre spese generali e accessori. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.

    consente alla parte che sia avvocato di stare in giudizio personalmente

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    consente la regolazione delle spese secondo i presupposti previsti dalla legge

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione del provvedimento, non dalla mera comunicazione integrale della cancelleria nel ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    il ricorso straordinario per cassazione non è soggetto alla sola comunicazione del provvedimento ai fini della decorrenza del termine breve

  • art. 25 legge fall.

    richiamato con riferimento al dovere di astensione del giudice delegato e alla disciplina dell'autorizzazione/assistenza nel procedimento

  • art. 31 legge fall.

    richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla costituzione del fallimento

  • art. 26 legge fall.

    regola il reclamo al collegio avverso i provvedimenti del giudice delegato

  • art. 36 legge fall.

    richiamato in relazione al reclamo contro il progetto di riparto finale

  • art. 110 legge fall.

    richiamato per il reclamo nell'ambito della procedura fallimentare

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    fondamento del privilegio del credito professionale ammesso al passivo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento in camera di consiglio in cassazione

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione delle spese

  • d.m. n. 55 del 2014

    criterio tabellare per la liquidazione dei compensi professionali

  • d.m. n. 147 del 2022

    aggiornamento del d.m. n. 55 del 2014 ai fini della liquidazione delle spese

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la mera comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria non è di per sé idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione quando si tratti di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.; occorre verificare la rituale notificazione del provvedimento.
  • La soccombenza ai fini della condanna alle spese va valutata in relazione all'effettivo esito della domanda o dell'impugnazione, non già sulla base di effetti indiretti o sopravvenienze processuali non coincidenti con l'accoglimento del reclamo.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere coerente con la decisione impugnata e con la questione effettivamente decisa nel merito; la censura che introduce un diverso presupposto fattuale o giuridico rispetto a quello trattato dal giudice di merito è inammissibile.
  • Ai fini della liquidazione degli onorari, il valore della causa va determinato avendo riguardo al petitum effettivamente devoluto al giudice nel singolo grado o fase; se la controversia riguarda solo le spese, non può assumersi un valore di merito più elevato.
  • Quando il giudice applica uno scaglione di valore errato e la liquidazione supera anche il massimo tabellare dello scaglione corretto, la statuizione sulle spese è cassabile e la Corte può rideterminare direttamente il compenso se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.