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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32891/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza di patteggiamento del 10/09/2021 denunciando la violazione di legge per la totale mancanza di motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Contestava che la misura fosse stata fissata all'apparente massimo (quattro anni ridotti per il rito) in palese contrasto con la particolare mitezza della pena principale inflitta (un anno di reclusione, sospesa) e chiedeva l'annullamento limitato alla determinazione della durata della sospensione, richiamando precedenti di legittimità

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti prospettati. Ha richiamato il principio che la durata della sospensione della patente, quando sia applicata come sanzione amministrativa accessoria, deve essere determinata con riferimento ai parametri dell'art. 218, comma 2, del codice della strada e non ai criteri dell'art. 133 cod. proc. pen., e che il giudice è tenuto a motivare la durata solo quando questa si allontani dal minimo edittale. Nel caso concreto la decisione non contiene alcun riferimento ad elementi che giustifichino la scelta della durata della sospensione (2 anni e 8 mesi), sicché la statuizione è stata annullata limitatamente alla durata della sospensione e la causa è stata rinviata al Tribunale di Mantova per nuovo giudizio sul solo punto

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte richiama che tale rito è il contesto in cui è stata applicata la sanzione accessoria

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    Delitto di riferimento per il fatto contestato; la presenza di tale fattispecie rende applicabile il regime speciale delle sanzioni amministrative accessorie previste per reati stradali

  • art. 222, comma 2, d. lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

    Disciplina le sanzioni amministrative accessorie per i titoli di guida; la Corte richiama l'intervento della Corte Costituzionale che ha consentito la sospensione in alternativa alla revoca in specifiche ipotesi

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    Stabilisce i parametri per determinare la durata delle sanzioni accessorie; la Corte afferma che la determinazione della durata della sospensione deve essere effettuata con riferimento a questi parametri

  • art. 133 cod. proc. pen.

    Criteri per la determinazione della pena principale; la Corte precisa che tali criteri non sono direttamente applicabili alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 19 febbraio - 17 aprile 2019

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 222 CdS nella parte che non permetteva al giudice, nel caso di patteggiamento per omicidio stradale o lesioni stradali gravi, di disporre la sospensione in alternativa alla revoca quando non ricorrano aggravanti

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Tiburzi, Fiorini, Di Marco, Rojas Alvarado, Conci)

    Principi consolidati secondo cui la motivazione della durata della sospensione è autonoma rispetto alla motivazione della pena principale e che la motivazione può essere implicita se la misura è pari o prossima al minimo edittale; tuttavia è necessaria motivazione quando la misura si discosti dal minimo

Massime di principio

  • La durata della sospensione della patente, quando applicata come sanzione amministrativa accessoria in reati stradali, deve essere determinata secondo i parametri dell'art. 218, comma 2, cod. strada e non secondo i criteri dell'art. 133 cod. proc. pen.
  • Le motivazioni relative alla pena principale e a quella amministrativa accessoria sono autonome e non vanno confrontate per verificare coerenza interna del provvedimento
  • Il giudice che decide la sospensione della patente nel patteggiamento deve motivare la durata solo se questa si allontana dal minimo edittale; se la durata è pari o molto vicina al minimo basta una motivazione implicita o un richiamo alla gravità del fatto
  • Se nella sentenza manca qualsiasi riferimento ai parametri o agli elementi che giustificano la scelta della durata della sospensione, la statuizione è viziata e può essere annullata limitatamente a quel profilo con rinvio per nuovo giudizio
  • In presenza di reati come l'omicidio stradale, la possibilità di optare per la sospensione invece della revoca è ammessa quando non ricorrano le aggravanti specifiche, e il giudice può motivare tale scelta anche facendo riferimento in termini generali alle circostanze del fatto e alla gravità della condotta

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