Cassazione Civile, Ordinanza n. 35089/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitorie)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte della società debitrice, di un credito originariamente vantato da una società poi ceduto a un factor e successivamente trasferito alla società ricorrente nell'ambito di un concordato preventivo. La cessionaria ha chiesto alla debitrice il pagamento dell'importo originario, sostenendo che la notifica della cessione fosse stata validamente eseguita presso la sede di Borgo San Michele, da considerarsi sede effettiva della debitrice. La debitrice ha invece eccepito di non avere avuto conoscenza utile della cessione, perché la notifica era stata eseguita presso una sede non effettiva e priva di struttura amministrativa, mentre la sede legale ed effettiva era altrove. I giudici di merito hanno accolto la tesi della debitrice ritenendo che la sede di Borgo San Michele fosse solo un'unità produttiva senza uffici amministrativi. Con il ricorso per cassazione la cessionaria ha dedotto, con due motivi, violazione dell'art. 46 c.c. e degli artt. 1264 c.c., 145 e 149 c.p.c., sostenendo: (i) che la corte territoriale avesse mal impostato il thema decidendum, perché non si trattava di stabilire la sede legale, già nota, ma se il luogo della notifica fosse sede effettiva; (ii) che la giurisprudenza richiederebbe, per la sede effettiva, lo svolgimento dell'attività d'impresa e la presenza alternativa di organi amministrativi o dipendenti, e che nel caso concreto vi fossero dipendenti nella sede notificata, sicché essa avrebbe dovuto essere considerata sede effettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la sede amministrativa si presume coincidere con la sede legale fino a prova contraria e che, per superare tale presunzione, occorre dimostrare che il diverso luogo sia quello stabilmente destinato all'accentramento dei rapporti interni e con i terzi e allo svolgimento concreto delle attività amministrative e di direzione dell'ente. Ha precisato che non è sufficiente la sola presenza di dipendenti qualunque, essendo necessario che in quel luogo operi l'organizzazione amministrativa della società, attraverso uffici amministrativi o personale ad essi adibito. Poiché i giudici di merito avevano accertato in fatto, in modo non censurabile in sede di legittimità, che nella sede di Borgo San Michele non vi erano uffici amministrativi né attività amministrativa, ma soltanto attività produttive, la notifica della cessione non poteva considerarsi validamente eseguita in una sede effettiva della società debitrice. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
La sede amministrativa si presume coincidere con la sede legale fino a prova contraria; per dimostrare una sede effettiva diversa occorre provare che quel luogo sia stabilmente deputato allo svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente.
La notifica della cessione deve essere idonea a rendere opponibile la cessione al debitore; se eseguita in un luogo che non è sede effettiva dell'organizzazione amministrativa del debitore, non produce l'effetto richiesto.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla notifica, senza che la Corte svolga un'autonoma elaborazione diversa da quella relativa alla validità della comunicazione presso la sede effettiva.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla notifica, ma la decisione ruota sul criterio sostanziale della sede effettiva e non sulla specifica tecnica notificatoria.
art. 13 comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per superare la presunzione di coincidenza tra sede amministrativa e sede legale della società occorre provare che il diverso luogo sia stabilmente destinato allo svolgimento delle attività amministrative e di direzione, non bastando la mera presenza di un insediamento produttivo.
- La sede effettiva della società non si identifica con qualsiasi unità operativa o con la presenza di dipendenti in senso generico: è necessario che in quel luogo esista un'organizzazione amministrativa, tramite uffici o personale effettivamente addetto all'amministrazione.
- In tema di notifica della cessione del credito al debitore ceduto, l'opponibilità non è integrata da una comunicazione eseguita presso un luogo che, pur appartenendo alla società, non sia sede effettiva della sua organizzazione amministrativa.
- L'accertamento circa l'assenza di una struttura amministrativa nel luogo della notifica è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se logicamente motivato.
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