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Legge

LEGGE 8 agosto 1991, n. 264

Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Normativa italiana091G0306Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’attività onerosa di consulenza e assistenza per pratiche relative alla circolazione di veicoli e natanti a motore, riservandola a imprese o società autorizzate dalla provincia. Prevede programmazione numerica provinciale, requisiti professionali e strutturali, tariffe minime e massime, obblighi di registrazione e ricevuta, controlli, sanzioni e un regime transitorio per gli operatori già attivi alla data di entrata in vigore.

Disciplina delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Disciplina delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

La legge regola l’attività di consulenza e assistenza, svolta a titolo oneroso, relativa alla circolazione di veicoli e natanti a motore. Il provvedimento introduce un sistema autorizzatorio provinciale, requisiti professionali e organizzativi, regole tariffarie e un regime transitorio per gli operatori già presenti sul mercato.

Ambito di applicazione e nozione di attività

L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto comprende compiti di consulenza, assistenza e adempimenti connessi, come specificati nella tabella A allegata alla legge, relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore. L’attività deve essere svolta a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.

Programmazione del settore e autorizzazione provinciale

L’attività può essere esercitata solo da imprese o società autorizzate dalla provincia. La legge esclude l’applicazione dell’art. 115 del T.U.L.P.S. per questa attività.

Per assicurare uno sviluppo ordinato del settore:

  • il Ministro dei trasporti definisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, i criteri per la programmazione numerica delle autorizzazioni a livello provinciale;
  • i criteri devono essere collegati all’indice provinciale della motorizzazione civile;
  • le province, sentiti i comuni, approvano entro i 90 giorni successivi il programma provinciale delle autorizzazioni.

Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata dalla provincia al titolare dell’impresa, se ricorrono i requisiti personali, professionali e organizzativi previsti dalla legge. Sono richiesti:

  • cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE con stabile residenza in Italia;
  • maggiore età;
  • assenza di determinate condanne penali, tra cui delitti contro la pubblica amministrazione, la giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, nonché specifici reati contro il patrimonio e l’ordine economico; è ammessa la riabilitazione definitiva;
  • assenza di misure di sicurezza personali o di prevenzione;
  • assenza di interdizione o inabilitazione;
  • possesso dell’attestato di idoneità professionale;
  • disponibilità di locali idonei e adeguata capacità finanziaria, secondo criteri ministeriali da definire entro 180 giorni.

Per le società:

  • i requisiti personali indicati per la persona fisica devono essere posseduti da tutti i soci nelle società di persone;
  • dai soli soci accomandatari nelle società in accomandita semplice o per azioni;
  • dagli amministratori nelle altre società;
  • l’attestato di idoneità professionale deve essere posseduto almeno da uno dei soggetti rilevanti;
  • locali e capacità finanziaria devono essere in capo alla società.

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato anche al versamento del contributo una tantum previsto dalla legge.

Non è richiesta l’autorizzazione per il prestatore stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea che, secondo la disciplina di quello Stato, fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza previste dalla legge.

Responsabilità professionale e personale ausiliario

La responsabilità professionale grava:

  • sul titolare dell’impresa individuale;
  • oppure, nelle società, sui soci in possesso dell’attestato di idoneità professionale.

Restano possibili dipendenti privi di alcuni requisiti soggettivi per lo svolgimento di adempimenti meramente esecutivi, anche presso gli uffici pubblici, fermo restando che la responsabilità professionale resta in capo ai soggetti qualificati.

Attestato di idoneità professionale e prova d’esame

L’attestato di idoneità professionale è rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, dopo il superamento di un esame di idoneità.

L’esame è svolto davanti a commissioni regionali composte da rappresentanti di Ministero dei trasporti, Ministero della marina mercantile, Ministero delle finanze, comitato regionale per l’albo degli autotrasportatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e automobile club.

Possono essere ammessi all’esame, previo pagamento di un diritto di segreteria fissato annualmente con decreto ministeriale, i soggetti che:

  • abbiano i requisiti personali di cui alle lettere da a) a e) dell’art. 3;
  • siano in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.

L’esame prevede due prove scritte a quiz a risposta multipla, rispettivamente su:

  • circolazione stradale, autotrasporto, pubblico registro automobilistico, legislazione tributaria del settore ed elementi di diritto privato;
  • navigazione e legislazione complementare ed elementi di diritto privato.

Programmi e modalità delle prove sono stabiliti con decreto ministeriale.

L’esame non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno 15 anni.

Registro-giornale e documentazione degli incarichi

Il titolare dell’impresa o, nelle società, gli amministratori devono tenere un registro-giornale contenente:

  • gli elementi identificativi del committente e del mezzo di trasporto;
  • la data e la natura dell’incarico;
  • gli adempimenti cui l’incarico si riferisce.

Il registro deve essere numerato e bollato prima dell’uso, vidimato annualmente e tenuto a disposizione delle autorità competenti per i controlli e per l’individuazione dei committenti.

Ritiri documentali e ricevute

L’impresa o la società ritira il documento di circolazione o il documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia all’interessato una ricevuta conforme al modello approvato con decreto ministeriale da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Tariffe, commissione e contributo una tantum

Le tariffe minime e massime sono fissate annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, sulla base del parere di una commissione nominata con decreto ministeriale e composta da rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, della marina mercantile e delle finanze, delle associazioni nazionali di categoria e dell’Automobile Club d’Italia.

La commissione dura in carica tre anni e delibera a maggioranza.

Le tariffe approvate e quelle praticate dall’impresa devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dove si acquisiscono gli incarichi. La vigilanza sul rispetto delle tariffe è affidata a province e comuni.

Al rilascio dell’autorizzazione è dovuto un contributo una tantum, determinato con decreto ministeriale, destinato a coprire gli oneri di funzionamento della commissione tariffaria.

Vigilanza, sanzioni e revoca

Province e comuni vigilano sull’applicazione della legge.

In caso di irregolarità o inosservanza delle tariffe, il presidente della provincia può emanare una diffida. Se le irregolarità persistono o si ripetono, si applicano:

  • sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 5 milioni;
  • sospensione dell’autorizzazione da 1 a 6 mesi.

L’autorizzazione è revocata quando vengono meno i requisiti richiesti o in caso di gravi abusi; in quest’ultimo caso si applica anche una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni, salve le ulteriori responsabilità civile e penale.

Chi esercita l’attività senza autorizzazione è punito con sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 20 milioni. Se manca anche l’attestato di idoneità professionale, si applica l’art. 348 c.p.

Regime transitorio per gli operatori già attivi

Sono previste agevolazioni per chi, alla data di entrata in vigore della legge, esercitava già l’attività di disbrigo pratiche automobilistiche o gestiva uffici di assistenza automobilistica in concessione o convenzione con gli automobile club.

In particolare:

  • chi esercitava effettivamente da oltre 3 anni ottiene, su domanda, l’autorizzazione provinciale anche senza titolo di studio e senza attestato di idoneità;
  • chi esercitava da almeno 5 anni può ottenere, su domanda, l’attestato di idoneità anche senza il richiesto titolo di studio;
  • chi non aveva ancora maturato 3 anni di esercizio effettivo ottiene l’autorizzazione, su domanda, anche senza titolo di studio e attestato, purché frequenti con profitto un corso di formazione professionale nella prima o seconda sessione utile; nel frattempo può continuare l’attività fino al rilascio dell’autorizzazione ordinaria.

Per il rilascio delle autorizzazioni transitorie non si considera il requisito dei locali idonei e della capacità finanziaria.

I corsi di formazione sono organizzati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l’ACI e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, senza oneri aggiuntivi per lo Stato.

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