Cassazione Civile, Ordinanza n. 19949/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due medici avevano agito contro la Presidenza del Consiglio chiedendo il pagamento di una remunerazione adeguata, ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991, per i periodi in cui avevano frequentato e concluso la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare senza percepire alcun compenso. In primo grado la domanda era stata rigettata perché la specializzazione non era ritenuta compresa negli elenchi previsti dalle direttive europee e dalla normativa attuativa. In appello i medici avevano contestato: la motivazione della sentenza di primo grado, l'omesso esame della documentazione sul superamento della specializzazione, la violazione delle preclusioni processuali per avere il giudice rilevato d'ufficio la mancata inclusione della specializzazione negli elenchi, e l'erronea esclusione dell'equipollenza della specializzazione in malattie cardiovascolari rispetto a quelle riconosciute in altri Stati membri. Con il ricorso per cassazione hanno riproposto tali quattro censure, insistendo sulla sostanziale identità con specializzazioni elencate nelle direttive comunitarie e sulla rilevabilità non officiosa della relativa eccezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, anzitutto, il motivo processuale, affermando che, in materia di remunerazione dei medici specializzandi, l'inclusione della specializzazione negli elenchi comunitari, ovvero la sua equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall'attore; la contestazione del convenuto non integra un'eccezione in senso stretto preclusa in appello. Ha poi esaminato congiuntamente i motivi sostanziali e ha confermato che la specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare non risultava espressamente compresa negli elenchi richiamati dalle direttive e dal d.m. 31 ottobre 1991. Poiché i ricorrenti non avevano dimostrato in concreto, nei giudizi di merito, le ragioni dell'equipollenza, la Corte ha escluso il diritto alla remunerazione e ha confermato la decisione di merito. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione per le obiettive incertezze giurisprudenziali sulla specifica specializzazione.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Fondamento normativo della pretesa all'adeguata remunerazione dei medici specializzandi; il diritto presuppone però che la specializzazione rientri tra quelle riconosciute dalla normativa comunitaria/attuativa.
art. 7 direttiva 75/362/CEE
Individua le specializzazioni comuni ad almeno due Stati membri; l'equipollenza rispetto a tali elenchi è requisito costitutivo della domanda di remunerazione.
art. 7, par. 2, direttiva 93/16/CEE
Rileva, secondo i ricorrenti, per il riconoscimento di specializzazioni comuni ad almeno due Stati membri; la Corte considera centrale la prova della concreta equipollenza.
direttiva 75/363/CEE
Richiamata come fonte del coordinamento delle condizioni di formazione e del reciproco riconoscimento dei diplomi di specializzazione tra Stati membri.
direttiva 82/76/CEE
Richiamata quale direttiva riassuntiva delle precedenti, in tema di trattamento economico dei medici specializzandi.
Invocato per il vizio di motivazione; la Corte non accoglie la censura.
Invocato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte esclude il vizio denunciato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per denunciare omesso esame di fatti decisivi; la censura è respinta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziali e processuali.
art. 24 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sul regime delle preclusioni e del contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nella prospettiva del giusto processo e della motivazione.
Invocato dai ricorrenti nel contesto della dedotta preclusione alla rilievabilità officiosa della questione.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio.
Invocato dai ricorrenti nel lamentare ultra/petizione o pronuncia su questione non devoluta.
Richiamato dai ricorrenti per la valutazione delle prove e della documentazione prodotta.
Richiamato dai ricorrenti con riferimento alle preclusioni difensive del convenuto.
art. 183, commi quarto e sesto, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di preclusioni istruttorie e deduttive.
Richiamato dai ricorrenti nel discorso sulle preclusioni e sul giudicato.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la preclusione in appello di eccezioni non tempestivamente sollevate; la Corte afferma che qui si tratta di mera difesa e di fatto costitutivo da provare dall'attore.
d.m. 31 ottobre 1991
Indicato come atto attuativo che contiene l'elenco delle specializzazioni conformi alle norme comunitarie; la specializzazione dei ricorrenti non vi risulta compresa.
art. 1, comma 1, d.m. 31 ottobre 1991
Richiamato per l'elenco delle specializzazioni impartite in conformità alle norme comunitarie, comprensivo della cardiologia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di remunerazione dei medici specializzandi, l'inclusione della scuola di specializzazione negli elenchi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, oppure la sua equipollenza a specializzazioni comuni ad almeno due Stati membri, costituisce fatto costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall'attore.
- La contestazione della mancata inclusione o dell'assenza di equipollenza non integra un'eccezione in senso stretto soggetta a preclusione, ma una mera difesa; il giudice può e deve verificare d'ufficio la sussistenza del requisito, fermo restando l'onere dell'attore di provare i fatti costitutivi.
- La non contestazione opera solo rispetto alle allegazioni in fatto sufficientemente specifiche; a fronte di deduzioni generiche dell'attore, una difesa altrettanto generica del convenuto non trasferisce su quest'ultimo l'onere probatorio.
- Quando la specializzazione conseguita non coincide nominalmente con quelle elencate nelle direttive, il medico che chiede la remunerazione deve allegare in modo preciso e dimostrare le ragioni concrete dell'equipollenza; in mancanza, la domanda va rigettata.
- In sede di legittimità non può essere introdotta per la prima volta la prova dell'equipollenza di una specializzazione non espressamente ricompresa negli elenchi, se tale dimostrazione non risulta essere stata svolta nei giudizi di merito.
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