Cassazione Civile, Ordinanza n. 35262/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione di un'ampia area agricola disposta negli anni Novanta per la realizzazione di una stazione di smistamento e di due linee elettriche aeree. I proprietari originari e la società conferitaria dei fondi agirono per ottenere l'indennità di occupazione e il risarcimento dei danni da occupazione illegittima, deducendo che le opere erano state ultimate senza decreto di esproprio né imposizione della servitù di elettrodotto. Nel corso del giudizio emerse l'annullamento degli atti del procedimento ablatorio da parte del giudice amministrativo, e il tribunale riqualificò la domanda come risarcitoria per occupazione usurpativa/appropriativa, condannando la convenuta al pagamento di una somma rilevante. In appello la società elettrica contestò, tra l'altro, la riqualificazione della domanda per asserita diversità di causa petendi tra occupazione appropriativa e usurpativa, l'ultrapetizione per avere liquidato un danno superiore a quello indicato nella perizia prodotta dagli attori, e l'inammissibilità della questione relativa alla titolarità attiva su parte dei fondi, deducendo che alcune aree erano demaniali civiche e che quindi difettava la legittimazione della società attrice; contestò inoltre la motivazione sulla quantificazione del danno e la valutazione tecnica seguita dai consulenti. La Corte d'appello rigettò l'impugnazione, ritenendo non configurabile l'ultrapetizione e formatisi giudicati interni su alcune statuizioni. In cassazione la ricorrente ripropose i tre motivi ex art. 112 c.p.c., artt. 342, 345 e 2909 c.p.c., sostenendo: 1) che la riqualificazione della domanda sarebbe stata erronea perché fondata su un diverso fatto costitutivo; 2) che il giudice avrebbe liquidato un importo eccedente il petitum; 3) che la questione sulla titolarità dei beni e sull'appartenenza al demanio civico era rilevabile d'ufficio e comunque non coperta da giudicato, oltre a censurare la motivazione sulla stima del danno e il saggio di capitalizzazione. La controricorrente resistette chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale seguita alle pronunce della Corte EDU sull'espropriazione indiretta, il giudice può riqualificare la domanda risarcitoria da occupazione appropriativa in occupazione usurpativa anche in corso di causa, senza che ciò determini mutamento inammissibile del thema decidendum, poiché entrambe le fattispecie sono ricondotte a responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. e l'illiceità dell'occupazione permane fino alla restituzione, transazione, usucapione o rinuncia del proprietario. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che nell'atto introduttivo non era stato indicato un importo preciso, ma solo richiesto il risarcimento dei danni, anche "subendi", ragguagliati al valore di mercato delle aree e al deprezzamento del complesso aziendale; quindi non vi era un limite quantitativo rigido che impedisse una liquidazione superiore, anche tenuto conto della natura di debito di valore e della rivalutazione monetaria. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che la questione sulla titolarità dei fondi e sull'asserita appartenenza al demanio civico potesse essere riproposta in appello senza uno specifico motivo di gravame, poiché attiene al merito e alla titolarità del rapporto sostanziale, non alla legittimazione ad causam; ha inoltre giudicato sufficiente la motivazione della Corte territoriale sulle valutazioni tecniche, che aveva aderito alle conclusioni del c.t.u. dopo avere esaminato le critiche delle parti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non incorre in ultrapetizione se riqualifica la domanda alla luce degli sviluppi della causa e delle risultanze processuali, purché non alteri il nucleo sostanziale della controversia; l'invocazione del vizio non è fondata quando la riqualificazione è coerente con il petitum sostanziale e con la natura della pretesa risarcitoria.
In appello è necessaria una specifica censura della statuizione impugnata; non è sufficiente riproporre una questione nuova o diversa rispetto a quella decisa in primo grado.
Non è consentito introdurre in appello una questione nuova che introduca un diverso profilo fattuale o giuridico non devoluto con l'atto di impugnazione.
Il giudicato interno copre il dedotto e il deducibile e preclude il riesame di questioni non specificamente impugnate, anche se prospettate sotto profili diversi in grado successivo.
Le occupazioni illegittime del fondo, sia nella forma già qualificata come appropriativa sia in quella usurpativa, sono ricondotte a responsabilità aquiliana risarcitoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, si applicano le conseguenze economiche previste per il contributo unificato, secondo la disciplina richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, intervengono fatti sopravvenuti o muta l'inquadramento giuridico della vicenda, il giudice può riqualificare la domanda risarcitoria senza violare l'art. 112 c.p.c., se la riqualificazione non introduce un thema decidendum estraneo al nucleo fattuale dedotto e resta ferma la medesima pretesa sostanziale.
- Nelle controversie per occupazione illegittima di beni immobili, la distinzione tra occupazione appropriativa e usurpativa non impedisce la tutela risarcitoria, poiché entrambe le fattispecie sono ricondotte a un illecito permanente che cessa solo con la restituzione del bene, la transazione, l'usucapione o la rinuncia del proprietario.
- L'ultrapetizione sulla liquidazione del danno ricorre solo se l'attore abbia fissato un limite quantitativo preciso e vincolante alla domanda; se la domanda è formulata in termini generali o con riferimento ai danni "subendi", il giudice può liquidare una somma superiore rispetto a una mera stima documentale o peritale.
- La questione relativa alla titolarità sostanziale del bene e, quindi, del diritto al risarcimento, attiene al merito della lite e non alla legittimazione ad causam; pertanto, se non viene censurata con uno specifico motivo di appello, resta coperta da giudicato interno e non può essere riproposta in cassazione come questione rilevabile d'ufficio.
- La motivazione del giudice di merito è sufficiente quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che abbia esaminato anche le osservazioni dei consulenti di parte, senza necessità di confutare analiticamente ogni deduzione difensiva incompatibile con l'impostazione tecnica recepita.
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