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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12091/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento di una violazione dell'art. 148, comma 2, cod. strada, contestata a un automobilista per aver effettuato sorpassi in serie invadendo la corsia opposta. Poiché l'infrazione non era stata immediatamente contestata, l'identificazione del trasgressore era avvenuta mediante il numero di targa indicato nel verbale. In primo grado l'opposizione era stata accolta perché il giudice aveva ritenuto che l'indicazione della targa fosse frutto di errore di percezione degli agenti, quindi non coperta da fede privilegiata e contestabile senza querela di falso; aveva inoltre valorizzato la difformità del colore del veicolo indicato nel verbale e una prova testimoniale che collocava l'opponente in altro luogo al momento del fatto. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., sostenendo che il verbale, come atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso anche del numero di targa del veicolo del trasgressore; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non aveva attribuito al verbale l'efficacia probatoria piena prevista dalla legge.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la sentenza impugnata si era conformata all'orientamento secondo cui la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. non copre le circostanze che, per le modalità repentine dell'accadimento, non siano state direttamente e oggettivamente controllabili dal verbalizzante e siano dunque frutto di percezione sensoriale suscettibile di errore materiale. Nel caso concreto, la lettura della targa di un veicolo in movimento e in fase di sorpasso è stata considerata un apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione. La Corte ha quindi confermato l'accoglimento dell'opposizione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 148, comma 2, codice della strada

    norma sostanziale che descrive la violazione contestata al conducente per sorpasso e invasione della corsia opposta

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione della prova e il riparto dell'onere probatorio

  • art. 2699 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla natura di atto pubblico del verbale

  • art. 2700 c.c.

    il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, ma non copre percezioni sensoriali incerte o errori materiali su circostanze non oggettivamente verificabili

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto attribuire al verbale la piena efficacia probatoria prevista dalla legge

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

Massime di principio

  • Il verbale di accertamento redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti che il verbalizzante attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, nonché della provenienza dell'atto e delle dichiarazioni raccolte, ma non delle valutazioni né delle percezioni sensoriali suscettibili di errore materiale.
  • Quando l'identificazione del trasgressore dipende dalla lettura della targa di un veicolo in movimento o comunque da un accertamento connotato da rapidità e margini di incertezza, il relativo dato non è necessariamente assistito da fede privilegiata e può essere contestato senza querela di falso.
  • L'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità della lettura della targa e la sussistenza di un errore di percezione è un giudizio di fatto, come tale non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente.
  • La prova del contenuto del verbale può essere superata da elementi idonei a dimostrare l'errore di percezione del verbalizzante, quali difformità oggettive nel veicolo indicato e prove testimoniali sulla diversa collocazione temporale o spaziale dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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