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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29642/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale della libertà/Tribunale del riesame di Reggio Calabria che, pur avendo annullato la misura cautelare limitatamente alla detenzione del kalashnikov, aveva confermato la custodia cautelare in carcere per la detenzione di un mitra P40 ritenuto detenuto nell'interesse del clan Pesce. Il ricorrente contestava la valutazione del riesame sostenendo che il mitra P40 fosse in realtà lo stesso fatto oggetto dell'altro procedimento (c.d. operazione GEAR) e detenuto per conto di Antonino Pesce classe 1982, ossia chiedeva che si rivedesse la qualificazione e la coincidenza delle armi sulla base delle intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussistano profili di illegittimità o illogicità manifesta nella motivazione del Tribunale del riesame, il quale aveva distinto la detenzione del kalashnikov (annullata) dalla detenzione del mitra ritenuta diversa e riferibile a Antonino Pesce classe 1992. La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (impossibilità di rinnovare la valutazione meramente fattuale) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ha inoltre disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Norme richiamate

  • art. 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895

    art. 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895

    Norma richiamata dal ricorrente fra quelle invocate: dalla decisione non emerge che sia stata violata; la Corte non accoglie rilievi o motivazioni che comportino una rivalutazione fattuale.

  • art. 416-bis c.p. (comma 1)

    Il riferimento alla fattispecie di associazione di tipo mafioso è parte del quadro indiziario; la Corte ritiene che la valutazione dei presupposti investigativi relativi a contesti di 'interesse del clan' rientri nel sindacato di merito e non sia riaperta in cassazione salvo vizio di motivazione manifesto.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come vizio procedurale; la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenga adeguata motivazione e non presenti i vizi dedotti, quindi non ha accolto le censure basate su tale norma.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per l'effetto dell'inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p.

    art. 94, comma 1 ter e comma 1 bis

    Applicata per l'adempimento conseguente all'assenza di rimessione in libertà: trasmissione copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario affinché compia gli adempimenti previsti.

  • d.l. n. 105 del 23/07/2021

    d. l. n. 105 del 23/07/2021

    Richiamato in relazione alla sospensione della normativa sulla trattazione orale: la richiesta di trattazione orale formulata nel periodo di sospensione non era efficace se non reiterata dopo la ripresa; perciò il processo è stato trattato in forma scritta.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alle condizioni per escludere o mitigare il pagamento degli oneri a favore della Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che le condizioni previste da quella decisione non ricorressero.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nelle decisioni su misure cautelari personali, ha un sindacato limitato alla verifica di legittimità e motivazione: non può rinnovare la valutazione degli elementi di fatto attribuita al giudice di merito o al Tribunale del riesame.
  • Per ottenere l'annullamento in sede di legittimità è necessario dimostrare vizi giuridici evidenti o illogicità manifesta nella motivazione del provvedimento impugnato; semplici richieste di rivalutazione probatoria non sono ammissibili.
  • Se la controversia riguarda la coincidenza o la qualificazione di singoli elementi di prova (es. identificazione di armi tra procedimenti), il ricorrente deve evidenziare specifici errori logico-giuridici nella valutazione del giudice e fornire documentazione, non limitarsi a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale.
  • Le richieste di trattazione orale rese in periodi di sospensione normativa devono essere reiterate quando la sospensione è cessata e l'udienza fissata; diversamente il processo può essere trattato in forma scritta.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e può comportare il pagamento di somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo condizioni particolari per l'esenzione o la riduzione che devono risultare concretamente sussistenti.

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