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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20776/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di pace per il reato continuato di minaccia ex art. 612 c.p. I motivi dedotti erano due: in primo luogo, si lamentava una violazione di legge in relazione alla valutazione di attendibilità della persona offesa, censura che, per come formulata, investiva in realtà un vizio di motivazione. In secondo luogo, si eccepiva che il giudizio di responsabilità fosse stato fondato su una prova assunta in violazione dei divieti previsti dall'art. 197, lett. b), c.p.p., assumendo che la persona offesa fosse parte civile e imputata in procedimento connesso; la Corte ha però rilevato la genericità della doglianza, poiché non veniva chiarito se e quando la documentazione sui procedimenti pendenti a carico della persona offesa fosse stata portata a conoscenza del giudice di pace, e comunque non risultava dedotta tempestivamente l'eventuale incompatibilità a testimoniare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse improprio perché diretto a censurare un vizio di motivazione, non deducibile in cassazione contro sentenze di appello rese per reati di competenza del giudice di pace, essendo consentita solo la denuncia di violazione di legge ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, c.p.p. e 39-bis del d.lgs. n. 274/2000. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo per genericità, evidenziando che l'eventuale inutilizzabilità della dichiarazione della persona offesa, quale soggetto incompatibile a testimoniare, presuppone la deduzione preventiva della relativa situazione se non emergente dagli atti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per il quale era stata confermata la condanna, indicato come reato continuato di minaccia.

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    Nei ricorsi per cassazione avverso sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace è deducibile solo la violazione di legge, non il vizio di motivazione.

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000

    Ribadisce la limitazione del sindacato di legittimità ai soli vizi di violazione di legge per le impugnazioni in materia di reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 197, lett. b), c.p.p.

    Norma richiamata per sostenere l'incompatibilità a testimoniare della persona offesa in quanto parte civile e imputata in procedimento connesso.

  • art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p.

    L'omesso avvertimento al soggetto indagato o imputato in procedimento connesso o collegato comporta inutilizzabilità delle dichiarazioni, ma solo se la relativa incompatibilità è dedotta tempestivamente.

  • art. 210 c.p.p.

    Indicato quale parametro della qualità di indagato/imputato in procedimento connesso o collegato, rilevante ai fini dell'incompatibilità testimoniale.

  • d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Disciplina la competenza e il rito per i reati di competenza del giudice di pace, richiamata per delimitare i motivi di ricorso.

  • d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11

    Indicato come fonte introduttiva delle disposizioni che limitano il ricorso per cassazione nei giudizi avverso sentenze di appello del giudice di pace.

Massime di principio

  • Avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge; una doglianza che investa la motivazione, anche se formalmente prospettata come violazione di legge, è inammissibile.
  • La censura relativa all'inutilizzabilità della testimonianza di un soggetto incompatibile deve essere specifica e tempestiva: se la situazione di incompatibilità non emerge già dagli atti, essa va dedotta prima dell'esame del dichiarante.
  • L'omesso avvertimento ex art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. determina inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal soggetto incompatibile solo in presenza di una rituale e preventiva deduzione della relativa condizione processuale.
  • La mera allegazione dell'erronea valutazione dell'attendibilità della persona offesa non è scrutinabile in cassazione, nei limiti propri del ricorso contro sentenze di appello in materia di giudice di pace, se si risolve in un vizio di motivazione.
  • La genericità del motivo di ricorso, quando impedisce di verificare il momento e le modalità con cui la questione è stata prospettata al giudice di merito, conduce all'inammissibilità della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

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