Cassazione Civile, Ordinanza n. 06640/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente assunto da un'azienda sanitaria locale con contratto di lavoro a termine, originariamente dal 10.9.2007 al 9.9.2008 e poi più volte prorogato fino al 9.9.2010, aveva agito per far dichiarare l'illegittimità del termine apposto al contratto, deducendo plurimi profili di invalidità della clausola. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo preclusa la conversione del rapporto nel pubblico impiego dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e dal principio del concorso; aveva inoltre escluso il risarcimento per difetto di prova del danno. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, affermando la legittimità del termine, la sussistenza della causale di assunzione, il carattere temporaneo ed eccezionale delle esigenze e il rispetto del limite temporale. In cassazione il lavoratore ha proposto ricorso, ma ha poi depositato atto di rinuncia, successivamente accettato dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente e dal difensore, seguita da rituale accettazione dell'azienda sanitaria resistente; ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha disposto che nulla fosse dovuto sulle spese, in ragione dell'accettazione. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, poiché tale obbligo è collegato al rigetto integrale o a una definizione in rito negativa per l'impugnante, evenienza non ricorrente nella specie.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
richiamato nei gradi di merito come norma preclusiva della conversione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego a termine
la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo di legittimità
in caso di estinzione conseguente a rinuncia accettata, nulla va disposto sulle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando mancano i presupposti del rigetto integrale o della definizione in rito negativa per l'impugnante
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta e accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il processo si estingue per rinuncia accettata, non occorre provvedere sulle spese se la disciplina applicabile lo esclude in ragione dell'accordo processuale intervenuto.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato presuppone un esito sfavorevole all'impugnante secondo i casi previsti dalla legge; esso non opera in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la questione della conversione del contratto a termine può essere richiamata come tema di merito, ma resta assorbita se il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia del ricorrente.
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