Sentenza del 14/12/2018 n. 32416 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, contestando la riliquidazione dell'imposta sulle somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto e altre indennità. Sosteneva che il rapporto con Makroform fosse cessato il 1° dicembre 2000 e che tutte le somme fossero maturate entro il 31 dicembre 2000, con conseguente applicazione della tassazione definitiva prevista dalla disciplina previgente alle modifiche del D.Lgs. n. 47/2000. L'Agenzia, invece, riteneva che almeno parte delle somme fosse riferibile a quote maturate dal 1° gennaio 2001 o ad altro rapporto di collaborazione, sulla base dei modelli CUD e 770, nonché dell'assoggettamento contributivo per l'intero anno 2001.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l'appello dell'Agenzia. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente: ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondati i motivi relativi alla non contestazione, alla motivazione e all'onere della prova, e inammissibile la censura sul calcolo dell'aliquota. I dati del modello CUD/770, che indicavano contribuzione INPDAI per tutto il 2001 e quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2001, sono stati considerati elementi probatori univoci, idonei a superare la sola lettera di cessazione del rapporto. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato dei dati dichiarati e la conseguente riliquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni e dei dati trasmessi dal sostituto d'imposta.
D.P.R. n. 917/1986, art. 17, nel testo previgente
le medesime indennità... se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1
Per le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2000 operava il regime previgente, caratterizzato da una tassazione definitiva secondo il metodo previsto dalla norma.
D.Lgs. n. 47/2000, artt. 11 e 19
le quote di trattamento di fine rapporto maturate a decorrere dal 1 gennaio 2001
Le modifiche introdotte dal decreto si applicano alle quote maturate dal 1° gennaio 2001; per quelle maturate anteriormente continua ad applicarsi la disciplina previgente. Per le quote successive è prevista la riliquidazione dell'imposta secondo l'aliquota media dei cinque anni precedenti l'anno di maturazione del diritto alla percezione.
chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
Il contribuente che contesta i dati risultanti dalla dichiarazione propria o del sostituto deve fornire prova concreta dei fatti impeditivi o estintivi della pretesa tributaria; non è sufficiente una mera affermazione o una diversa ricostruzione non documentata.
Codice di procedura civile, art. 115
principio di non contestazione
Un fatto può considerarsi non contestato solo se la controparte non lo abbia specificamente negato. Nel caso esaminato l'Agenzia aveva contestato la cessazione del rapporto nel 2000, quindi il fatto non era pacifico.
Codice di procedura civile, art. 112
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La censura riferita alla mancata considerazione di un fatto come pacifico non integra, di per sé, violazione dell'art. 112 c.p.c.; deve essere eventualmente dedotta come violazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta i dati utilizzati dall'Amministrazione per una riliquidazione, deve fornire documentazione coerente e completa; la semplice indicazione di una diversa data di cessazione del rapporto può non bastare.
- I modelli CUD e 770 trasmessi dal sostituto d'imposta costituiscono elementi probatori rilevanti. Indicazioni su contribuzione previdenziale e quote di TFR maturate in un determinato periodo possono prevalere, se univoche e non adeguatamente smentite, su documenti formali di segno contrario.
- Per stabilire il regime fiscale del TFR è decisiva la data di maturazione delle quote, non soltanto la data del pagamento. Le quote maturate fino al 31 dicembre 2000 restano soggette alla disciplina previgente, mentre quelle maturate dal 1° gennaio 2001 seguono il regime introdotto dal D.Lgs. n. 47/2000.
- Il sostituito può essere chiamato a rispondere dell'imposta anche quando il sostituto abbia effettuato ritenute o trasmesso dati errati, ferma restando la possibilità di dimostrare documentalmente l'inesistenza o la diversa natura della pretesa.
- Il giudizio di cassazione non consente, di regola, una nuova valutazione dei documenti e delle prove già esaminate dal giudice di merito; le contestazioni devono riguardare effettive violazioni di legge o motivazioni giuridicamente carenti.
- Se l'Amministrazione contesta espressamente la data di cessazione del rapporto o la natura delle somme, non opera il principio di non contestazione e il contribuente deve dimostrare la propria ricostruzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 409 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 1926 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 1927 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 1928 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 2856 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 14 dic 2018Sentenza del 14/12/2018 n. 2857 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →