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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32238/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato continuato previsto dagli artt. 81 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione quanto al discostamento della pena dal minimo edittale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva. Con il terzo motivo ha censurato la motivazione del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva. La memoria difensiva ha ulteriormente sviluppato tali censure, insistendo per l'ammissibilità e l'accoglimento del ricorso. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, reiteravano doglianze già esaminate e respinte dalla Corte territoriale e prospettavano deduzioni generiche, prive delle specifiche ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a fondamento delle richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto sufficiente, logica e non contraddittoria la motivazione sulla determinazione della pena, osservando che il riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non impone l'applicazione della pena minima. Il giudice può discostarsi dal minimo edittale sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., anche valorizzando precedenti specifici e la pluralità delle cessioni. Quanto alla recidiva, la Corte territoriale aveva motivatamente valutato il curriculum criminale e la maggiore capacità a delinquere dell'imputato. È stato ritenuto adeguato anche il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sorretta da motivazione. Alla dichiarazione di inammissibilità sono conseguite la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della contestazione del reato continuato.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La qualificazione del fatto come di lieve entità non comporta automaticamente l'applicazione della pena minima; la pena deve essere determinata anche secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve dare conto, anche sinteticamente, della valutazione di uno o più criteri normativi; il controllo di legittimità è limitato ai casi di arbitrio o illogicità.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva e il relativo aumento di pena richiedono una valutazione concreta della maggiore capacità a delinquere desumibile dalla nuova condotta e dal curriculum criminale.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è esercizio della discrezionalità del giudice di merito e necessita di adeguata motivazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e senza indicare puntuali ragioni di diritto e dati di fatto a sostegno delle censure.
  • Il riconoscimento della lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non impone l'irrogazione della pena minima edittale; la pena può essere determinata in misura superiore sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p., inclusi i precedenti specifici e la pluralità delle condotte di cessione.
  • La quantificazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale adempie l'obbligo motivazionale anche mediante una valutazione sintetica di uno o più criteri dell'art. 133 c.p.; il sindacato di legittimità è configurabile solo in presenza di arbitrio o illogicità.
  • L'applicazione della recidiva e del relativo aumento di pena richiede una verifica concreta degli elementi indicativi della maggiore capacità a delinquere, desumibili anche dal curriculum criminale e dalla natura della nuova condotta.
  • Il giudizio di comparazione tra recidiva e circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sia sorretto da una motivazione adeguata e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

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