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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07557/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per ICI relativa all’anno 2011, per un importo complessivo di euro 84.703,03, emesso da Roma Capitale su trentuno immobili ubicati in Roma. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuente; in appello, la commissione tributaria regionale del Lazio ha parzialmente riformato la decisione, riconoscendo l’esenzione ICI ex art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. n. 504/1992 solo per alcuni immobili e confermando per gli altri la pretesa tributaria. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione della norma sull’esenzione ICI per immobili destinati ad attività pastorale, di religione e di culto, lamentando che il giudice di secondo grado avesse erroneamente negato l’esenzione per alcuni beni senza considerare la documentazione prodotta in giudizio. Prima della camera di consiglio, tuttavia, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, dopo parziale annullamento in autotutela dell’avviso e pagamento del residuo dovuto.

La decisione

La Corte ha ritenuto rituale e tempestiva la rinuncia al ricorso, perché intervenuta prima dell’adunanza camerale, sottoscritta dal difensore abilitato e notificata alla controparte. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. La Corte ha inoltre osservato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, e che non sussistono i presupposti per applicare l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità. Non è stata adottata statuizione sulle spese, essendo la controparte rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    nel testo modificato dall’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 281, quale sostituito dall’art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

    norma invocata per il riconoscimento dell’esenzione ICI agli immobili destinati ad attività pastorale, di religione e di culto; il motivo del ricorso lamentava che la CTR ne avesse fatto applicazione erronea escludendo l’esenzione per alcuni immobili

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 390, secondo comma, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è stata considerata rituale perché proposta prima dell’adunanza camerale

  • art. 390, terzo comma, c.p.c.

    la rinuncia è stata ritenuta valida perché sottoscritta dal difensore abilitato e notificata alla controparte

  • art. 391, secondo comma, c.p.c.

    il decreto, l’ordinanza o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese

    la norma sulle spese in caso di estinzione è stata coordinata con l’art. 92 c.p.c., ritenendo astrattamente possibile la compensazione totale o parziale

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per consentire la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in coordinamento con l’art. 391 c.p.c. per il regime delle spese nel processo tributario

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha escluso la sua applicabilità perché la pronuncia di estinzione non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha inserito l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non applicabile al caso di estinzione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta prima dell’adunanza camerale, sottoscritta dal difensore munito di procura e notificata alla controparte, è rituale e determina l’estinzione del processo.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non ha natura accettizia: produce effetti estintivi anche senza accettazione della controparte e comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione, la regolazione delle spese segue l’art. 391 c.p.c. in coordinamento con l’art. 92 c.p.c. e, nel processo tributario, con l’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, con possibilità di compensazione per giusti motivi.
  • L’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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