Cassazione Penale, Ordinanza n. 17414/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado con rito abbreviato e poi in appello per il concorso nella detenzione di marijuana, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione su tre profili: 1) l'insussistenza della concorrente responsabilità nella detenzione dello stupefacente; 2) l'insussistenza della finalità di spaccio; 3) l'erronea determinazione della pena, nonostante il riconoscimento della lieve entità, con conseguente difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non dedotto in appello, ha giudicato generiche le censure sulla finalità di spaccio/uso personale, e ha reputato non specificamente censurata la motivazione sulla congruità della pena, già inferiore al medio edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla responsabilità concorsuale nella detenzione non era stata proposta in appello; che le censure sulla finalità di spaccio erano generiche e non si confrontavano efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'uso personale; e che anche la critica al trattamento sanzionatorio era priva di adeguato confronto con la motivazione della Corte territoriale, che aveva già spiegato la congruità della pena, peraltro inferiore al medio edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La contestazione riguarda la detenzione di marijuana con finalità di spaccio; la sentenza richiama implicitamente la disciplina dei reati in materia di stupefacenti e la ridotta offensività valorizzata come lieve entità, ma non sviluppa un'interpretazione normativa autonoma.
Non è citato espressamente, ma la decisione menziona la 'lieve entità' come elemento rilevante sul trattamento sanzionatorio; tuttavia dal testo non emerge una vera applicazione dell'istituto.
Il ricorso è stato proposto per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché nuove in cassazione, generiche o non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta questioni di merito o censure non dedotte nei gradi di merito, se non nei limiti consentiti dal sindacato di cassazione.
- Le doglianze di violazione di legge o vizio di motivazione devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure apodittiche o meramente assertive sono inammissibili.
- La contestazione della finalità di spaccio, in presenza di una motivazione che abbia escluso l'uso personale con argomentazione logica e coerente, richiede una confutazione puntuale dei passaggi decisivi della decisione impugnata.
- La critica alla determinazione della pena è inammissibile se non evidenzia un concreto errore di legge o un vizio motivazionale specifico, soprattutto quando la pena risulti già contenuta entro parametri non eccedenti il medio edittale.
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