Cassazione Penale, Sentenza n. 5358/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Kuqja Musa era stato condannato dal Giudice di pace per il reato di soggiorno illegale (art. 10-bis d.lgs. 286/1998) perché, dopo la scadenza del permesso di soggiorno il 30/07/2017, era rimasto sul territorio nazionale fino al 25/07/2019. In appello il ricorrente contestava principalmente che il processo doveva essere sospeso ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020 (procedura di regolarizzazione dei lavoratori), avendo lui presentato tempestiva istanza di regolarizzazione; inoltre deduceva vizio del provvedimento amministrativo impugnato (nullità/omessa convocazione in Questura) e chiedeva il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000.
La decisione
La corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha interpretato l'art. 103 d.l. n. 34/2020 nel senso che la tempestiva presentazione dell'istanza di regolarizzazione sospende i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per il reato di ingresso e soggiorno illegale, fino alla definizione del procedimento amministrativo (con esclusione delle ipotesi previste dall'art. 12 d.lgs. 286/1998). Avendo Kuqja depositato copia dell'istanza di regolarizzazione, il diniego di sospensione operato dal Giudice di pace è stato ritenuto illegittimo. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per un nuovo giudizio al Giudice di pace di Viterbo in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 10-bis, d.lgs. n. 286 del 1998
Definisce e sanziona il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale; è la fattispecie contestata al ricorrente
art. 103, d.l. n. 34 del 2020 (conv. in l. n. 77/2020)
Prevede la procedura di regolarizzazione dei lavoratori presenti in Italia prima dell'8/3/2020; il comma 11 dispone la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per il reato di ingresso e soggiorno illegale dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione, purché l'istanza sia tempestivamente presentata. Il comma 13 stabilisce che la sospensione cessa se l'istanza non è presentata nei termini o è rigettata/archiviata; il comma 17 prevede l'estinzione del reato con il rilascio del permesso.
art. 12, d.lgs. n. 286 del 1998
Individua il perimetro degli illeciti esclusi dalla sospensione prevista dall'art. 103 (ossia reati non coperti dalla sospensione), come richiamato dalla decisione
art. 5, D.M. 27 maggio 2020
Riferito dal ricorrente per sostenere che il requisito della presenza sul territorio anteriore all'8/3/2020 era soddisfatto nel suo caso; il decreto ministeriale disciplina condizioni tecniche per il rilascio del permesso legato alla regolarizzazione
art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente aveva chiesto la valutazione di tale causa di non punibilità, che però è stata assorbita dalla decisione sulla sospensione
art. 10-bis, legge n. 241 del 1990
Richiamata dal ricorrente in relazione all'assenza di preventiva comunicazione del provvedimento amministrativo negativo; riguarda principi di trasparenza e partecipazione negli atti amministrativi
Massime di principio
- La tempestiva presentazione dell'istanza di regolarizzazione ai sensi dell'art. 103 d.l. n. 34/2020 obbliga il giudice penale a sospendere il procedimento per il reato di soggiorno illegale fino alla definizione del procedimento amministrativo, salvo le esclusioni espressamente previste (art. 12 d.lgs. 286/1998).
- La sospensione serve a preservare l'effetto estintivo previsto dalla norma (comma 17) qualora l'istanza venga accolta; pertanto il deposito della domanda e la prova della tempistica sono elementi decisivi da produrre tempestivamente in giudizio.
- Il fatto che esista un'impugnazione amministrativa (es. ricorso al TAR) non esclude la sospensione: ciò che conta è la tempestività della presentazione dell'istanza di regolarizzazione rispetto ai termini stabiliti dalla norma.
- La valutazione di cause estintive o di non punibilità (es. tenuità) rimane possibile, ma il giudice deve prima rispettare le sospensioni previste dalla normativa speciale quando ricorrono i presupposti; tali questioni possono essere comunque riesaminate al termine del procedimento amministrativo o dopo la remissione del procedimento.
- In casi simili è essenziale documentare e depositare presto copia dell'istanza di regolarizzazione e ogni atto amministrativo rilevante in modo che il giudice penale possa applicare la sospensione prevista dalla legge; l'assenza di tale documentazione può pregiudicare la possibilità di ottenere la sospensione.
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