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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30229/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA, IRAP e accessori per l'anno d'imposta 2007, deducendo, per quanto qui rileva, l'inesistenza della notificazione perché eseguita direttamente a mezzo posta dall'agente della riscossione. In cassazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che, dopo le modifiche normative richiamate, il concessionario non sarebbe più abilitato a notificare la cartella mediante invio postale diretto e che tale forma sarebbe riservata ai soggetti indicati nella prima parte della norma.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui la cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario/agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento. Ha quindi respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di lite in favore di entrambe le controricorrenti e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come vizio del motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte ha affermato che la seconda parte della norma consente una modalità di notificazione alternativa, tramite invio diretto della cartella per posta raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, distinta da quella riservata ai soggetti indicati nella prima parte.

  • D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. c)

    È richiamato dalla ricorrente quale intervento modificativo che avrebbe inciso sulla facoltà dell'esattore di notificare a mezzo posta; la Corte non accoglie tale lettura.

  • L. n. 890 del 1982

    La Corte richiama il principio per cui, nella notifica diretta ex art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della notifica a mezzo posta della legge n. 890 del 1982.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire legittimamente mediante invio diretto da parte dell'agente della riscossione di raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità autonoma e alternativa rispetto alla notificazione eseguita dai soggetti abilitati indicati nella prima parte dell'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973.
  • Quando la cartella è notificata direttamente per posta dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, la notificazione si perfeziona con la ricezione del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica.
  • Per la notificazione diretta della cartella di pagamento si applicano le regole del servizio postale ordinario e non la disciplina speciale della notificazione a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982.
  • La funzione pubblicistica dell'agente della riscossione giustifica una forma semplificata di notificazione della cartella, finalizzata alla pronta realizzazione del credito fiscale.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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