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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29358/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (compratore)

La controversia

La controversia nasce da una compravendita del 1 giugno 2007 avente a oggetto otto bobine d’acciaio. La venditrice otteneva decreto ingiuntivo per il residuo prezzo; l’acquirente proponeva opposizione e domandava in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per vizi ex art. 1492 c.c., deducendo difetti di alcune bobine, tra cui assenza di marcatura certa, insufficiente decapaggio e danneggiamenti, con conseguente diminuzione di valore della fornitura. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava la risoluzione per inadempimento della venditrice e rigettava la domanda risarcitoria dell’acquirente. In appello la venditrice contestava: la mancata considerazione della decadenza dell’acquirente dalla garanzia per i vizi non tempestivamente denunciati; l’interpretazione del contratto e della disciplina tecnica sulla marchiatura, sostenendo che la merce fosse comunque conforme perché di marca Columbus e che la marchiatura potesse risultare anche da confezione o etichetta; l’accertamento dei vizi e la valutazione della loro gravità; l’inammissibilità del motivo con cui si deduceva che il c.t.u. avesse esaminato materiale non appartenente al lotto fornito. La Corte d’appello rigettava l’appello e la venditrice ricorreva per cassazione con quattro motivi sostanzialmente corrispondenti: violazione degli artt. 112, 342 e 1495 c.c. sulla decadenza e specificità dei motivi; violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e della norma EN 10088-2 sulla corretta interpretazione del requisito di marchiatura; violazione degli artt. 1490, 1492 e 1455 c.c. sulla sussistenza e gravità dei vizi; violazione dell’art. 342 c.p.c. per l’inammissibilità del motivo relativo ai coils 4 e 6. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi, secondi e quarti motivi e inammissibile il terzo, osservando che l’appello della venditrice non aveva specificamente censurato la statuizione di primo grado sulla mancata eccezione di decadenza, che l’accertamento della non conformità derivava da valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione, e che la critica relativa all’esame di materiale diverso non era sufficientemente specifica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della venditrice. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistenti vizi della fornitura, sufficienti a integrare la non conformità della merce venduta e a giustificare la risoluzione del contratto; ha inoltre ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità di alcune censure in appello per difetto di specificità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    Regola la garanzia per vizi della cosa venduta; la Corte considera non sindacabile in cassazione l’accertamento di merito circa la sussistenza concreta dei vizi e la non conformità del bene consegnato.

  • art. 1492 c.c.

    Consente al compratore di domandare la risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta; la risoluzione è stata confermata perché i vizi riscontrati erano idonei a incidere in modo apprezzabile sul valore del bene.

  • art. 1495 c.c.

    Disciplina la decadenza dalla garanzia per vizi; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché l’appello non conteneva una critica specifica alla statuizione del primo giudice sulla mancata eccezione di decadenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 342 c.p.c.

    La specificità dei motivi d’appello richiede una critica adeguata e specifica alla decisione impugnata; la Corte ritiene inidonee censure generiche o non confrontate con la ratio della sentenza di primo grado.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l’interpretazione del contratto, ma la Corte osserva che la decisione di merito non si fondava su un’erronea lettura della volontà negoziale, bensì sull’accertamento fattuale della non conformità della merce.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato congiuntamente all’art. 1362 c.c. sulla lettura sistematica del contratto; il motivo è stato respinto perché attinente in realtà a un accertamento di fatto.

  • norma EN 10088-2 (2005)

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere la sufficienza della marchiatura su confezione o etichetta; la Corte non entra nel merito della regola tecnica, ritenendo la censura non idonea a scardinare l’accertamento di fatto.

  • art. 1455 c.c.

    La gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini della specificità dei motivi d’appello, non è sufficiente riproporre in modo generico le difese di primo grado: occorre confrontarsi con la statuizione effettivamente impugnata e indicare in modo chiaro perché essa sarebbe erronea.
  • La censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • L’accertamento dell’esistenza dei vizi della cosa venduta e della loro incidenza sul valore del bene è un apprezzamento di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio motivazionale o di errori di diritto, non come revisione del merito.
  • La gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive costituisce questione rimessa al giudice di merito, salvo illogicità o violazioni di legge.
  • Se il giudice di primo grado ha deciso una questione processuale, come la decadenza dalla garanzia, l’appellante deve censurare specificamente proprio quel passaggio decisorio; in difetto, la statuizione si consolida e la corte d’appello può ritenere esaminabili i vizi già accertati in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita
RamiContratti
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

Testo integrale

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