Cassazione Penale, Sentenza n. 10433/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione all'articolazione 'ndranghetistica della famiglia Piromalli. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge (art. 416-bis c.p.) e vizi di motivazione, sostenendo in particolare l'irrilevanza di specifici elementi di prova: il proscioglimento per un reato di interposizione fittizia; intercettazioni ritenute non pertinenti o relative a terzi; conversazioni riferite a fatti anteriori alla condotta contestata; la non partecipazione del ricorrente agli episodi di estorsione e alle vicende legate a progetti imprenditoriali (Eurospin, Polistena); l'estraneità del ricorrente alla lottizzazione "Giada", attribuita esclusivamente a Giuseppe Piromalli cl. '45. Motivi aggiunti ribadivano l'estraneità del ricorrente ad alcune vicende a lui ascritte.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso configurasse una non consentita rivalutazione in sede di legittimità della capacità dimostrativa degli elementi probatori su cui si fonda la gravità indiziaria, attività vietata ai fini del sindacato di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui essa può controllare solo la tenuta logico‑argomentativa della motivazione e l'eventuale travisamento degli atti, e non può rimettere in discussione il valore probatorio delle intercettazioni salvo convincente allegazione di travisamento o manifestissima illogicità. Ha ritenuto invece che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi a carico di Gioacchino Piromalli valorizzando una pluralità convergente di elementi: specifiche intercettazioni (conversazioni con Giuseppe Piromalli cl. '45 e con Francesco Copelli), riscontri sulle dinamiche di potere interne al clan, lamentele su comportamenti di terzi che rafforzavano l'autorevolezza del ramo di cui il ricorrente faceva parte, un messaggio estorsivo inviato dal ricorrente e la vicenda della lottizzazione "Giada". Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). È stata disposta la trasmissione della sentenza al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina l'associazione di tipo mafioso; qui è il capo di imputazione sotteso alla misura cautelare per la partecipazione all'articolazione 'ndranghetistica della famiglia Piromalli.
Norma processuale richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e per la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie (qui applicata la somma equitativa di euro 3.000 alla Cassa delle ammende).
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del c.p.p.
Disposizione che impone l'inoltro al Direttore dell'istituto penitenziario della copia della decisione quando la decisione non comporti la rimessione in libertà dell'indagato, affinché siano adottati gli adempimenti previsti dal comma 1-bis.
Principio giurisprudenziale sulla limitazione del sindacato di legittimità
Richiama costante giurisprudenza secondo cui la Corte di cassazione non può rivalutare la capacità dimostrativa degli elementi probatori (in particolare delle intercettazioni) salvo che non sia dimostrato un travisamento della prova o una manifesta illogicità decisiva della motivazione.
Massime di principio
- La Corte di cassazione in materia di impugnazioni contro misure cautelari non può rimettere in discussione il valore probatorio complessivo degli elementi acquisiti: il suo controllo è limitato alla verifica della logicità e della completezza della motivazione e all'accertamento di eventuali travisamenti della prova.
- Per ottenere accoglimento in sede di legittimità è necessario non una generica doglianza sul contenuto delle intercettazioni o sulla valutazione del giudice di merito, ma una specifica e autosufficiente allegazione che dimostri il travisamento o la manifestissima illogicità della motivazione.
- Nel giudizio sulla gravità indiziaria la valutazione di più elementi convergenti (intercettazioni, comportamenti, messaggi, riscontri fattuali) può determinare una solida motivazione della misura cautelare: le impugnative che mirano soltanto a rimettere in discussione la valutazione complessiva del merito sono, di regola, inammissibili.
- Se si intende censurare intercettazioni in sede di legittimità bisogna indicare con precisione in cosa consista il travisamento (contenuto reale delle conversazioni diverso da quello indicato dal giudice) e dimostrare che tale travisamento è decisivo per la decisione impugnata.
- Le censure processuali (es. illegittimità della captazione, violazioni procedurali, nullità) e i profili di diritto sostanziale o di violazione normativa sono più idonei ad essere esaminati dalla cassazione rispetto a contestazioni di merito sulla valutazione degli indizi.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche (spese processuali, ammenda) e non comporta automaticamente la revoca della misura cautelare: le decisioni devono essere comunicate all'istituto di detenzione quando non determinano la rimessione in libertà.
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