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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05388/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Un committente aveva stipulato un contratto di appalto per lavori edili e, deducendo vizi, incompletezze e ritardi nell’esecuzione, aveva chiesto la riduzione del prezzo, il risarcimento dei danni e l’applicazione della penale contrattuale per il ritardo. La società appaltatrice aveva a sua volta chiesto il pagamento del residuo prezzo e delle somme per ulteriori lavorazioni richieste in corso d’opera. In appello la decisione di primo grado era stata in larga parte confermata, con riconoscimento al committente di una penale di euro 100 per ogni giorno di ritardo. In Cassazione il committente ha censurato: 1) l’interpretazione della clausola penale, sostenendo che la penale dovesse essere conteggiata per giorni solari e non solo lavorativi; 2) la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello con cui aveva contestato la CTU sui vizi delle opere; 3) la qualificazione come ripetitivo del motivo d’appello relativo alla legittimazione della società a pretendere il corrispettivo per lavori eseguiti da un terzo; 4) la mancata considerazione di un preteso termine di decadenza convenzionale per la denunzia dei vizi; 5) il rigetto delle prove testimoniali richieste in appello; 6) la pretesa omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale della società appaltatrice. La società appaltatrice ha proposto ricorso incidentale, contestando in particolare la ritenuta irrilevanza di una variante in corso d’opera e deducendo l’omesso esame della propria asserita disponibilità alla riconsegna dell’immobile e dell’inerzia del committente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale e ha rigettato il quinto e il sesto motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. La Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione della clausola penale offerta dal giudice di merito, ma ha censurato la declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello sulla CTU e la mancata adeguata considerazione del motivo relativo alla pretesa spettanza del corrispettivo per lavorazioni eseguite da un terzo. Sul ricorso incidentale ha ritenuto viziata la motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva fatto discendere l’irrilevanza di una variante da un disconoscimento riferito ad altro documento, mentre ha escluso l’omesso esame di fatti storici decisivi quando la censura riguardava mere allegazioni difensive e non un fatto storico in senso tecnico.

Norme richiamate

  • art. 1382 c.c.

    La penale è funzionalmente collegata all’inadempimento colpevole e la clausola può essere interpretata, se il testo lo consente, nel senso di riferirla ai giorni di effettivo ritardo secondo la lettura del giudice di merito.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    La censura in cassazione per violazione dei canoni ermeneutici richiede la specifica indicazione delle regole interpretative violate e delle ragioni del loro asserito scostamento; non basta contrapporre una diversa interpretazione.

  • art. 342 c.p.c.

    La specificità dei motivi di appello è verificabile in cassazione come error in procedendo; la mera riproposizione di contestazioni o il rinvio generico agli atti non è sufficiente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi devoluti; tuttavia, il rigetto di una domanda può risultare anche implicitamente dalla corretta applicazione delle regole sull’onere della prova e dall’inammissibilità delle richieste istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove non può risolversi in una generica contestazione del diverso apprezzamento del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione della violazione dei criteri di valutazione della prova richiede una critica specifica dell’iter logico seguito dal giudice, non una mera richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione intelligibile; è censurabile quando la motivazione non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni, argomentazioni o mere allegazioni difensive.

  • art. 366 c.p.c.

    I motivi di ricorso incidentale sono ammissibili se formulati con specificità e autosufficienza, riportando gli elementi necessari alla verifica delle censure.

  • art. 2965 c.c.

    La censura prospettata come violazione di un termine di decadenza convenzionale è inammissibile se in realtà si risolve in allegazioni di fatto e non in una vera denuncia di violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    La domanda riconvenzionale può essere respinta per mancata prova dei fatti costitutivi, specie quando le istanze istruttorie siano state formulate in modo generico e quindi legittimamente disattese.

  • art. 1655 c.c. e ss.

    Nel contratto di appalto la legittimazione a pretendere il corrispettivo richiede che sia chiarito chi abbia effettivamente eseguito le opere e quale sia il rapporto con l’appalto dedotto in giudizio.

Massime di principio

  • La clausola penale va interpretata secondo i criteri ermeneutici ordinari, ma la censura in cassazione è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni interpretativi siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
  • Nel giudizio di legittimità, la contestazione dell’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità consente alla Cassazione di esaminare direttamente gli atti per verificare se i motivi di gravame fossero effettivamente specifici.
  • Ai fini dell’art. 342 c.p.c., il motivo di appello deve individuare in modo puntuale le parti della decisione impugnata e le ragioni della critica; non è sufficiente il richiamo generico ad atti o deduzioni svolte in primo grado.
  • L’omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non mere argomentazioni difensive o ricostruzioni di parte.
  • Le richieste istruttorie non accolte devono essere reiterate in modo specifico nelle conclusioni del giudizio di appello; il mero rinvio agli atti del primo grado non soddisfa il requisito di specificità e può comportare l’abbandono della prova.
  • La domanda che dipenda da fatti costitutivi non provati può essere rigettata senza incorrere in omessa pronuncia, quando il giudice applichi correttamente le regole sull’onere della prova e disattenda legittimamente prove genericamente richieste.
  • In appello e in cassazione non è consentito sostituire alla critica giuridica una mera rivalutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura del merito già compiuta dal giudice territoriale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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