Cassazione Civile, Ordinanza n. 22983/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Piemonte che aveva confermato la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritenendo regolare la notifica del prodromico avviso di accertamento. Con il primo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avevano trascurato la circostanza che la sua residenza risultava dal certificato storico in un interno diverso da quello indicato nell'avviso, e che dunque la notifica per compiuta giacenza sarebbe stata viziata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione solo apparente o comunque insufficiente, poiché la CTR avrebbe apoditticamente escluso che l'omessa indicazione dell'interno avesse comportato una notifica presso luogo diverso dal domicilio effettivo, senza considerare la difformità tra indirizzo di residenza e indirizzo di notifica.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti non superanti il vaglio di ammissibilità e comunque infondati. Ha osservato che il preteso omesso esame non riguardava un fatto storico decisivo, ma una questione giuridica sulla rilevanza dell'indicazione dell'interno; inoltre il fatto della residenza e delle modalità di notifica era stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito. La Corte ha confermato che la notifica era stata eseguita ai sensi dell'art. 8 L. n. 890/1982 e dell'art. 140 c.p.c., con deposito presso l'ufficio postale, invio della raccomandata informativa e perfezionamento per compiuta giacenza. Ha quindi ribadito l'irrilevanza dell'omessa indicazione dell'interno, una volta correttamente individuati via e numero civico. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio ricorribile riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, non di una questione giuridica o di un punto argomentativo della sentenza.
violazione dell'art. 132, n. 4), c.p.c.
La censura di nullità per carenza motivazionale non può essere usata per contestare la valutazione di merito ove la motivazione consenta di comprendere l'iter logico decisorio.
sentenza priva di motivazione
La motivazione è sufficiente se rende percepibile il percorso argomentativo del giudice di merito sulla regolarità della notificazione.
La notifica si perfeziona con le formalità previste per il deposito del piego e l'invio della raccomandata informativa, con eventuale compiuta giacenza.
Quando il destinatario non ritira l'atto, la notifica si perfeziona secondo la disciplina dell'irreperibilità relativa mediante deposito e comunicazione dell'avvenuto deposito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello dovuto per il ricorso
L'ulteriore importo è commisurato al contributo unificato dovuto per il ricorso.
fatto principale o anche fatto secondario, purché controverso e decisivo
Il ricorrente che deduce omesso esame deve indicare specificamente il fatto storico non valutato, non limitarsi a contestare la qualificazione giuridica o la motivazione sul punto.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo se il giudice non considera un fatto storico decisivo e controverso; non basta lamentare l'omessa risposta a una tesi difensiva o a una questione giuridica.
- La contestazione dell'idoneità di un elemento dell'indirizzo di notifica, come l'indicazione dell'interno, non integra di per sé un vizio decisivo quando il destinatario è stato correttamente individuato mediante via e numero civico e le formalità della notifica risultano rispettate.
- Nella notifica a mezzo posta ex L. n. 890/1982 e art. 140 c.p.c., il deposito del piego, l'invio della raccomandata informativa e il decorso del termine di giacenza determinano il perfezionamento della notifica, se le formalità risultano documentate.
- Per censurare la regolarità della notifica non è sufficiente allegare una diversa indicazione dell'interno se dagli atti emerge che l'agente notificatore ha eseguito le formalità previste e ha individuato il luogo di residenza in modo idoneo.
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