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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22929/2024 del 19/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce all'interno di un'associazione professionale tra avvocati e riguarda la revoca di un protocollo d'intesa che riconosceva autonomia gestionale, economica e finanziaria alla sede operativa di Milano. Dopo una delibera assembleare che aveva dichiarato cessata tale autonomia e dopo un lodo arbitrale che aveva respinto l'impugnazione della delibera e condannato i due soci al pagamento dell'indebitamento della sede milanese, i soccombenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibili o infondati i motivi di impugnazione del lodo. In cassazione hanno dedotto, in sintesi: erronea interpretazione della clausola compromissoria statutaria, che secondo loro non escludeva l'impugnabilità del lodo; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali; omessa o apparente motivazione della sentenza d'appello; illegittima affermazione di insussistenza di contraddizioni nel lodo; motivazione per relationem ritenuta inidonea; omessa pronuncia su due temi specifici, ossia il computo dei cosiddetti crediti autoliquidanti nell'esposizione debitoria e la qualificazione dell'obbligazione di cui al protocollo come manleva e non come semplice pagamento. L'associazione ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato sul diverso profilo del rinnovo della clausola compromissoria dopo il d.lgs. n. 40 del 2006.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi all'interpretazione della clausola compromissoria, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente interpretato l'espressione "in via definitiva" come rinuncia preventiva all'impugnazione del lodo per errores in iudicando, così escludendo la censura sul merito. Ha poi escluso il vizio di motivazione apparente, osservando che la sentenza d'appello esponeva le ragioni della decisione. Ha dichiarato inammissibili le doglianze sulla contraddittorietà del lodo e sulla motivazione per relationem, rilevando che il rinvio a precedenti provvedimenti, alla comparsa conclusionale e alla CTU era sufficiente e che le critiche miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito. Ha inoltre ritenuto inammissibile il settimo motivo, sia perché cumulava impropriamente omessa pronuncia e omessa motivazione, sia perché la questione dei crediti autoliquidanti risultava comunque affrontata tramite il rinvio alla CTU, sia perché la doglianza sulla manleva investiva in realtà la qualificazione giuridica della pretesa, già preclusa dalla clausola di inimpugnabilità. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti principali ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    I criteri di interpretazione del contratto non possono essere contestati in cassazione con una mera contrapposizione tra la lettura proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito; occorre indicare specificamente gli elementi testuali o comportamentali che imporrebbero una diversa interpretazione.

  • art. 1363 c.c.

    La censura che lamenta la mancata considerazione del contesto complessivo del contratto è inammissibile se si risolve in una diversa lettura del testo senza individuare un vero errore ermeneutico.

  • art. 1369 c.c.

    Non è censurabile, nel caso concreto, la scelta dell'interpretazione meno conveniente se il giudice di merito ha ritenuto che la clausola avesse un significato letterale univoco secondo il senso comune.

  • art. 829 c.p.c.

    comma 1, n. 4; comma 1, n. 5; comma 1, n. 11; comma 2

    Nel regime previgente, la previsione della decisione arbitrale "in via definitiva" è stata interpretata come rinuncia preventiva all'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto sul merito; la contraddittorietà rilevante ai fini della nullità del lodo deve emergere tra dispositivo e motivazione o all'interno della motivazione al punto da renderla incomprensibile; la motivazione per relationem è ammessa se consente di ricostruire l'iter logico.

  • art. 823 c.p.c.

    Il lodo non è carente di motivazione quando faccia richiamo a precedenti, atti di causa o CTU, purché il percorso logico decisorio risulti comprensibile.

  • art. 112 c.p.c.

    La denuncia di omessa pronuncia non può essere confusa, nello stesso motivo, con quella di omessa motivazione; occorre specificità della censura e individuazione della questione effettivamente non decisa.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione solo apparente o irriducibilmente contraddittoria integra nullità della sentenza; non è più deducibile il vizio di mera insufficienza motivazionale.

  • art. 360 c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e al vizio di omesso esame di un fatto decisivo; non è consentito trasformare il ricorso in una rivalutazione del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente; censure generiche o cumulative sono inammissibili.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.lgs. n. 40 del 2006

    È richiamato per la disciplina ratione temporis applicabile all'impugnazione del lodo arbitrale e al tema della rinuncia preventiva all'impugnazione.

Massime di principio

  • In cassazione, la censura sull'interpretazione del contratto è inammissibile se si limita a contrapporre una lettura alternativa a quella del giudice di merito senza indicare quali specifiche regole ermeneutiche siano state violate o quali elementi testuali impongano una diversa soluzione.
  • La clausola compromissoria che preveda che l'arbitro decida "in via definitiva" può integrare una rinuncia preventiva all'impugnazione del lodo per errores in iudicando, anche in assenza di formule sacramentali, se dal testo e dal contesto emerge in modo inequivoco la volontà delle parti.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo o all'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentito sindacare la mera sufficienza della motivazione.
  • La motivazione per relationem del lodo o della sentenza è valida se il richiamo a precedenti, atti di causa o CTU consente di comprendere l'iter logico seguito dal decisore e le ragioni della decisione.
  • La contraddittorietà del lodo rilevante ai fini della nullità non coincide con qualsiasi incoerenza interna della motivazione, ma solo con un contrasto tale da rendere impossibile ricostruire la ratio decidendi o da emergere nel rapporto tra motivazione e dispositivo.
  • Non è ammissibile un motivo che cumuli senza specifica distinzione omessa pronuncia e omessa motivazione, perché i due vizi hanno presupposti diversi e richiedono censure autonome e puntuali.
  • Quando una questione risulta già decisa per relationem tramite richiamo a CTU o ad altri atti, la doglianza che pretenda una nuova motivazione si risolve in una contestazione di merito non scrutinabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitrato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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