Cassazione Civile, Ordinanza n. 21198/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare del 3 maggio 2008 con cui alcune comproprietarie di un fondo rustico promettevano di vendere il bene a un soggetto che, in seguito, agiva per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'inadempimento al preliminare, quantificati in euro 551.600,00. Una delle promittenti venditrici proponeva domanda riconvenzionale per l'accertamento del legittimo recesso esercitato ai sensi di una clausola del preliminare, mentre altre convenute disconoscevano le sottoscrizioni apposte sulla scrittura. Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria e accoglieva la riconvenzionale, dichiarando sciolto il preliminare. In appello la decisione veniva confermata. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 2702 c.c., sostenendo che il documento relativo alla maggiore offerta di un terzo non avesse valore di scrittura privata idonea a provare il presupposto del recesso; 2) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per l'irritualità del deposito di quel documento in primo grado e il suo utilizzo decisorio; 3) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto non contestata l'esistenza dell'offerta migliore; 4) violazione degli artt. 1175, 1373 e 1376 c.c., sostenendo che vi fossero stati atti del promissario acquirente integranti principio di esecuzione del contratto, tali da precludere il recesso; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. in punto spese, per la condanna anche delle convenute che avevano disconosciuto le firme. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo e, conseguentemente, inammissibili i primi due per sopravvenuto difetto di interesse, ha respinto il quarto e il quinto motivo, affermando che le attività indicate dal ricorrente non costituivano principio di esecuzione del preliminare e che la condanna alle spese era corretta in base alla soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito si fondasse su una duplice ratio autonoma: da un lato, l'assenza di una specifica contestazione dell'effettiva esistenza dell'offerta migliore; dall'altro, la legittimità del recesso della promittente venditrice. Da ciò è derivata l'inammissibilità delle censure dirette solo contro uno dei profili decisori. Quanto alle altre doglianze, la Corte ha affermato che nel ricorso non era stato adeguatamente trascritto il contenuto del documento richiamato ai fini dell'art. 2702 c.c., che l'eventuale irritualità della sua produzione era stata sanata dal pieno contraddittorio in appello, che gli atti indicati dal ricorrente non integravano principio di esecuzione del contratto preliminare ai fini dell'art. 1373 c.c. e che la condanna alle spese era corretta perché la parte attrice aveva mantenuto e reiterato la domanda anche nei confronti delle convenute poi vittoriose. Non sono state liquidate spese in cassazione perché le controparti sono rimaste intimate; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per contestare l'efficacia probatoria di una scrittura privata occorre indicare e trascrivere in modo specifico il contenuto rilevante del documento; non è sufficiente un generico richiamo al suo deposito in atti.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
La dedotta lesione del contraddittorio per utilizzo di un documento irritualmente prodotto è esclusa quando la questione sia stata poi oggetto di pieno contraddittorio nel grado di appello.
art. 24, secondo comma, Cost.
La parte deve essere posta in condizione di difendersi sui documenti utilizzati, ma la pretesa lesione è sanata se la parte abbia conosciuto il documento e lo abbia censurato in giudizio.
art. 111, secondo comma, Cost.
Il contraddittorio e la parità delle parti risultano rispettati quando il documento utilizzato a fondamento della decisione è poi discusso nel giudizio successivo.
La sentenza richiama il principio per cui le censure in appello devono colpire la reale ratio della decisione e le effettive questioni controverse.
La pronuncia rileva che non vi è ultrapetizione quando il giudice decide su questioni effettivamente devolute o implicitamente contestate; inoltre, la condanna alle spese segue la soccombenza della parte che ha mantenuto le domande anche verso i convenuti vittoriosi.
Richiamato solo in relazione alla censura del ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini della qualificazione delle condotte come principio di esecuzione del preliminare.
Il recesso pattizio è precluso soltanto quando, dopo la conclusione del contratto, vi sia stato un principio di esecuzione riferibile alla volontà del recedente o da lui non rifiutato; meri atti unilaterali della controparte non bastano.
Richiamato nel motivo ma non ritenuto idoneo a mutare la conclusione sulla legittimità del recesso nel caso concreto.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere poste a carico della parte che ha evocato e mantenuto in giudizio le parti poi risultate vittoriose.
La responsabilità aggravata non è applicabile in assenza di prova di dolo o colpa grave e di un pregiudizio arrecato alla controparte.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione sufficientemente specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda; non basta un rinvio generico al fascicolo di parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è singolarmente idonea a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve censurare utilmente tutte le rationes; l'infondatezza o l'inammissibilità di una sola censura può rendere inammissibili le altre per difetto di interesse.
- Nel ricorso per cassazione, la critica a un documento o a un atto processuale deve essere autosufficiente: occorre indicarne con precisione il contenuto rilevante, non essendo sufficiente il generico richiamo al fascicolo o al suo deposito.
- L'eventuale irritualità della produzione documentale è sanata se il documento è poi utilizzato dal giudice e la parte controinteressata ha avuto piena possibilità di contraddittorio nel grado successivo.
- Ai fini dell'art. 1373 c.c., il principio di esecuzione del contratto che preclude il recesso deve risultare da condotte riconducibili alla volontà della parte che intende recedere o, quantomeno, da atti della controparte da essa non rifiutati; non sono sufficienti atti unilateralmente compiuti dall'altro contraente e non accettati.
- In tema di spese di lite, la regola della soccombenza opera anche quando la parte attrice abbia evocato in giudizio soggetti poi risultati vincitori e abbia mantenuto la domanda nei loro confronti nei successivi gradi di giudizio.
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