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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17476/2025 del 29/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia riguarda un'azione revocatoria proposta per far dichiarare inefficace un contratto di mantenimento con cui un soggetto aveva trasferito alla figlia le quote di una società. Le originarie attrici sostenevano di essere creditrici, in via risarcitoria, del disponente e di dover dunque essere tutelate rispetto agli atti dispositivi che pregiudicavano la garanzia patrimoniale. In appello le odierne ricorrenti avevano chiesto, tra l'altro, di dichiarare cessata la materia del contendere, assumendo che fosse venuto meno l'oggetto del contratto di mantenimento e contestando la qualità di creditrici delle attrici, anche alla luce di una sentenza del Tribunale delle imprese di Ancona che aveva declinato la competenza in favore degli arbitri. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. e omesso rilievo della cessazione della materia del contendere, assumendo l'assenza di un credito da presidiare; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle questioni sopra indicate; 3) erronea regolazione delle spese di lite, lamentando la compensazione; 4) erronea applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha ribadito che il credito, anche solo eventuale e litigioso, può sorreggere l'azione revocatoria; ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la Corte d'appello aveva comunque rigettato le censure; ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione delle spese; ha ritenuto corretta l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo poiché il gravame era stato respinto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'eventuale errore della Corte d'appello nel ritenere pendente il giudizio di accertamento del credito non fosse decisivo, perché non eliminava il presupposto dell'azione revocatoria, cioè l'esistenza di un credito anche solo eventuale. Ha inoltre escluso l'omessa pronuncia e ha confermato sia il regime delle spese sia l'applicazione del raddoppio del contributo unificato. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Il credito, anche solo eventuale o litigioso, è sufficiente a sorreggere l'azione revocatoria; l'eventuale errore sulla pendenza di un giudizio di accertamento del credito non elimina il presupposto dell'azione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice decide nel merito rigettando la pretesa, anche senza una specifica argomentazione su ogni singolo profilo dedotto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La censura relativa alla motivazione è stata ritenuta infondata perché la decisione impugnata ha comunque affrontato le questioni decisive in senso sfavorevole alle ricorrenti.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, salvo i poteri discrezionali del giudice di merito in tema di compensazione nei limiti consentiti dall'ordinamento.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione totale o parziale delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione del principio che impedisce di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il raddoppio del contributo unificato si applica quando l'impugnazione si conclude con rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • L'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di un credito eventuale, litigioso o non definitivamente accertato, purché il credito non sia manifestamente inesistente o pretestuoso.
  • L'eventuale erronea valutazione del giudice di merito circa la pendenza di un giudizio sul credito non è decisiva se resta comunque accertato il presupposto sostanziale della revocatoria: l'esistenza di una ragione di credito da proteggere.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice ometta completamente di provvedere su una domanda o eccezione indispensabile; non ricorre se la domanda viene implicitamente o espressamente respinta.
  • La regolazione delle spese processuali è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per il solo fatto che una parte sia risultata parzialmente vittoriosa, salvo violazione del principio di non addossare spese alla parte totalmente vittoriosa.
  • Il raddoppio del contributo unificato opera nelle ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non richiede ulteriori presupposti decisori.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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