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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15058/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (beneficiaria)

La controversia

Nel periodo di convivenza una parte ha effettuato, tra il 2003 e il 2007, plurimi trasferimenti di denaro in favore dell'altra per un importo complessivo di euro 277.650,00, assumendo che si trattasse di attribuzioni prive di causa e chiedendone la restituzione ex art. 2041 c.c. La controparte ha resistito sostenendo che i pagamenti costituissero adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. La domanda è stata rigettata in primo grado e in appello. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello, per avere ritenuto provata, sulla base della non contestazione, la percezione di un reddito mensile molto elevato; 2) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., sostenendo che il principio di non contestazione non comporti inversione dell'onere della prova; 3) violazione degli artt. 112, 183 e 189 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., per avere la corte territoriale dichiarato inammissibili le istanze istruttorie formulate in appello, ritenendo insufficiente il mero rinvio agli atti del primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutti e tre i motivi. Ha ritenuto che la censura sulla non contestazione fosse inammissibile perché non venivano specificamente indicati, con trascrizione e localizzazione processuale, gli atti difensivi rilevanti; ha chiarito che l'effetto della non contestazione è la relevatio ab onere probandi e non un'inversione dell'onere della prova, sicché la doglianza non era sussumibile nell'art. 2697 c.c.; ha infine ritenuto inammissibile la censura sulle prove testimoniali perché non era stata illustrata la decisività dei mezzi istruttori richiesti, né le ragioni di idoneità a testimoniare dei testi indicati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    fondamento dell'azione di arricchimento senza causa proposta per ottenere la restituzione delle somme versate in assenza di causa giustificativa

  • art. 2034 c.c.

    richiamato quale possibile causa giustificativa dei versamenti, qualificati dalla resistente come adempimento di obbligazione naturale

  • art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.

    la censura di motivazione apparente è stata ritenuta non scrutinabile perché il motivo era comunque inammissibile per difetto dei requisiti di specificità richiesti in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    richiamato per la doglianza di nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    richiamato per le censure di violazione di legge, ma ritenuto non pertinente rispetto alla doglianza sull'onere della prova e sulle prove testimoniali

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    la contestazione specifica opera come regola di valutazione del fatto allegato e, se non adeguatamente censurata, lo rende non bisognoso di prova

  • art. 115, comma 2, c.p.c.

    la non contestazione produce relevatio ab onere probandi e vincola il giudice a considerare il fatto come acquisito se il motivo è adeguatamente specificato

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni

  • art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.

    il ricorso deve indicare e trascrivere specificamente gli atti e i passaggi rilevanti per censurare correttamente la valutazione di non contestazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non era illustrata la decisività della prova richiesta

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alle istanze istruttorie e alla loro dedotta tempestiva riproposizione

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo a sostegno della dedotta persistenza delle richieste istruttorie in appello

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa e del diritto alla prova

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la forma camerale di trattazione del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    a seguito dell'inammissibilità del ricorso è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La deduzione della non contestazione richiede, nel ricorso per cassazione, una precisa indicazione degli atti e dei passaggi processuali rilevanti; senza tale specificazione la censura è inammissibile.
  • Il principio di non contestazione comporta la relevatio ab onere probandi: il fatto non contestato è considerato acquisito al processo e il giudice non deve sottoporlo a controllo probatorio, senza che ciò implichi un'inversione dell'onere della prova in senso tecnico.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ponga l'onere probatorio a carico di una parte diversa da quella prevista dalle regole di riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre quando il fatto sia ritenuto provato o non contestato.
  • La censura per mancata ammissione di prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non illustra la decisività del mezzo istruttorio richiesto e non indica gli elementi necessari a valutarne ammissibilità e rilevanza.
  • In sede di legittimità non è consentito riesaminare il merito della valutazione sulla non contestazione o sulla rilevanza delle prove, salvo vizio logico-giuridico nei limiti del sindacato di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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