Cassazione Civile, Ordinanza n. 20420/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto il suo appello avverso una decisione di primo grado favorevole solo in parte alla società contribuente. La controversia nasceva da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione e recuperato imposte ritenendo indebite alcune deduzioni di costi e della relativa IVA, nonché, per un ulteriore rilievo, una indebita deduzione di spese di manutenzione straordinaria oltre i limiti di legge, rilievo sul quale la società aveva comunque prestato acquiescenza. Con i motivi di ricorso l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 109, comma 5, T.U.I.R., sostenendo che i costi contestati non potessero dirsi deducibili perché mancava un effettivo accertamento della loro inerenza; 2) violazione degli artt. 33 d.P.R. 600/1973 e 52 d.P.R. 633/1972, assumendo che i documenti prodotti dalla contribuente in giudizio dovessero ritenersi inutilizzabili perché non esibiti nella fase di verifica; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione al rilievo sui costi e sull'IVA connessi a un contratto di service agreement con una controllata; 4) analoga motivazione apparente quanto ai costi per servizi di consulenza e assistenza finanziaria asseritamente resi nell'ambito di rapporti infragruppo.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato tutti i motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse sufficiente e non apparente, poiché consentiva di comprendere l'iter logico seguito dal giudice di merito. Ha inoltre ribadito che, ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione IVA, l'inerenza va intesa come collegamento qualitativo tra costo e attività d'impresa concretamente svolta; il giudizio di congruità quantitativa rileva solo come indice eventuale di macroscopica antieconomicità, che però deve essere dimostrata dall'Amministrazione. Quanto alla produzione documentale, la Corte ha confermato che l'inutilizzabilità in giudizio dei documenti non esibiti in verifica richiede una specifica richiesta dell'Ufficio, l'avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione e un comportamento doloso del contribuente volto a sottrarre i documenti al controllo, presupposti non ritenuti sussistenti nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109, comma 5, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917
il requisito dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa e consiste in una correlazione qualitativa tra costo e attività d'impresa concretamente esercitata; la congruità della spesa rileva solo come possibile indice di macroscopica antieconomicità
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
l'omessa esibizione documentale in fase di verifica rende i documenti inutilizzabili nel processo solo in presenza delle condizioni specifiche indicate dalla giurisprudenza
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la preclusione probatoria non opera automaticamente, ma richiede una richiesta puntuale dell'Ufficio e l'avvertimento delle conseguenze della mancata esibizione, oltre a un comportamento doloso del contribuente
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la censura di motivazione apparente non è fondata quando la sentenza consente di ricostruire il ragionamento decisorio
richiamato per il deposito della memoria
non richiamato testualmente; non incluso
art. 15, comma 1, d.P.R. 633/1972
non evocato; non incluso
art. 102, sesto comma, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917
menzionato solo nel riepilogo dei rilievi accertativi, non oggetto della decisione di legittimità
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, l'inerenza dei costi deducibili esprime un nesso qualitativo tra il costo e l'attività d'impresa concretamente svolta; non richiede di per sé un giudizio di utilità o convenienza economica della spesa.
- Un giudizio di antieconomicità rileva ai fini dell'inerenza solo quando sia macroscopico e assuma valore indiziante dell'estraneità del costo all'attività d'impresa; l'onere di dimostrarlo grava sull'Amministrazione finanziaria.
- Ai fini della detrazione IVA, il diritto alla detrazione sussiste quando i beni o servizi acquistati sono impiegati per operazioni imponibili, anche se la spesa confluisce nei costi generali dell'attività, purché sussista un collegamento con l'attività economica.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, se non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece apparente quando la decisione espone, anche sinteticamente, gli elementi valorizzati per il convincimento.
- La preclusione alla successiva produzione in giudizio di documenti non esibiti in sede di verifica opera solo se l'Ufficio dimostra una richiesta specifica, l'avvertimento espresso delle conseguenze della mancata esibizione e un comportamento doloso del contribuente diretto a sottrarre i documenti al controllo.
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