Cassazione Civile, Sentenza n. 2609/2020 del 05/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente, comproprietario di terreni agricoli e fabbricabili situati nel Comune ricorrente e coltivati con i familiari comproprietari, impugnava gli avvisi di accertamento per omesso pagamento dell’ICI relativa agli anni 2003-2007. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello e riconosceva l’agevolazione, ritenendo irrilevante che l’attività agricola fosse esercitata attraverso una società semplice. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e 58, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Secondo il ricorrente, in mancanza di un’espressa previsione, non era consentito estendere alle società semplici l’agevolazione prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, anche quando la società fosse costituita da soggetti aventi tali qualifiche. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato l’unico motivo e, quindi, il ricorso. Ha rilevato che non erano contestate né la qualità di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale del contribuente né l’utilizzazione agro-silvo-pastorale dei terreni; la controversia riguardava la conduzione dei fondi tramite una società semplice. La Corte ha dato continuità all’orientamento secondo cui la disciplina successiva in materia di imprenditore agricolo professionale consente di riconoscere l’agevolazione ICI anche quando il terreno è condotto da una società agricola di persone, purché ricorrano i requisiti normativi relativi all’oggetto sociale e alla qualifica o ai requisiti professionali dei soci. Nel caso concreto ha ritenuto accertato che il contribuente e i soci comproprietari possedessero congiuntamente la qualifica di imprenditore agricolo professionale e che la società semplice avesse necessariamente oggetto agricolo. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per i contrasti giurisprudenziali in materia. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 9, commi 1 e 2, lett. b), D.Lgs. n. 504/1992
In tema di ICI, le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano – a seguito della modifica della L. n. 153 del 1975, art. 12, da parte del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, e della sua successiva abrogazione e sostituzione con il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, – qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto, preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi del Reg. (CE) del Consiglio, n. 1257 del 1999, art. 5, e dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
L’agevolazione ICI può applicarsi anche ai terreni posseduti da una società agricola di persone, se questa possiede i requisiti per essere considerata imprenditore agricolo professionale secondo la disciplina richiamata, inclusi l’oggetto sociale esclusivamente agricolo e i requisiti professionali di almeno un socio.
art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997
Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58, comma 2, chiarisce che “Agli effetti dell’applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 9, relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dalla L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 11, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e melattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo.”
La disposizione individua, ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 504 del 1992, i requisiti soggettivi delle persone fisiche considerate coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale. La decisione, tuttavia, riconosce l’applicabilità dell’agevolazione alle società agricole di persone sulla base della successiva disciplina dell’imprenditore agricolo professionale.
art. 1, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 99/2004
In tema di ICI, le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 9, consistenti nel considerare agricolo anche il terreno posseduto da una società agricola di persone si applicano – a seguito della modifica della L. n. 153 del 1975, art. 12, da parte del D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 10, e della sua successiva abrogazione e sostituzione con il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, – qualora detta società possa essere considerata imprenditore agricolo professionale ove lo statuto, preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., ed almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ovvero abbia conoscenze e competenze professionali, ai sensi del Reg. (CE) del Consiglio, n. 1257 del 1999, art. 5, e dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando da dette attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
La disciplina dell’imprenditore agricolo professionale permette di attribuire la relativa qualifica anche alla società agricola di persone che abbia oggetto sociale esclusivamente agricolo e almeno un socio in possesso della qualifica o dei requisiti professionali previsti; tale disciplina rileva per l’accesso all’agevolazione ICI.
Nella fattispecie risulta accertato che il contribuente e i soci, comproprietari pro indiviso dei fondi, possiedono congiuntamente la qualifica imprenditore professionale e la compagine sociale non può che avere ad oggetto attività agricola essendo peraltro escluso, ai sensi dell’art. 2249 c.c., che le società semplici possano svolgere attività commerciali.
La Corte richiama il divieto per le società semplici di esercitare attività commerciali per corroborare la conclusione che la società semplice in causa avesse oggetto agricolo.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo aditolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Le agevolazioni ICI previste per i terreni agricoli possono spettare anche quando il fondo è posseduto da una società agricola di persone, se la società può essere qualificata come imprenditore agricolo professionale secondo i requisiti stabiliti dalla disciplina applicabile: oggetto sociale esclusivamente agricolo e almeno un socio in possesso della qualifica o dei requisiti professionali previsti.
- La conduzione del fondo tramite una società semplice non esclude, di per sé, l’agevolazione ICI; occorre verificare la qualificazione della società e dei soci secondo la normativa sull’imprenditore agricolo professionale, oltre agli altri requisiti dell’agevolazione.
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