Cassazione Civile, Sentenza n. 2671/2020 del 05/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La società acquirente aveva convenuto in giudizio la fornitrice deducendo vizi di produzione in alamari identificati dai modelli 910682 e 91P673. In base agli artt. 1490 e, in subordine, 1497 c.c., aveva chiesto la riduzione del prezzo nella misura di nove decimi del valore, in ulteriore subordine la risoluzione del contratto e, in ogni caso, il risarcimento dei danni. La fornitrice aveva chiesto in via riconvenzionale il pagamento di Euro 183.752,95 per la merce consegnata. Il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 30 maggio 2014, rigettò la domanda principale e accolse la riconvenzionale, condannando l’acquirente al pagamento di tale somma, oltre interessi e spese, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio che aveva escluso i vizi e della prova della consegna. L’appello fu dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., con ordinanza della Corte d’appello di Firenze depositata il 1° luglio 2015. Con cinque motivi di ricorso per cassazione, la società acquirente contestò: (1) l’utilizzo da parte del CTU di 843 alamari giacenti presso la fornitrice, non ritualmente prodotti in giudizio, sostenendo che il consulente non potesse acquisire prove documentali e che ne fosse derivata la nullità della consulenza; (2) l’incompetenza tecnica del CTU, in quanto esperto contabile del settore abbigliamento e non specialista nella produzione degli accessori; (3) l’illegittima delega sostanziale dell’incarico a una collaboratrice; (4) la motivazione della sentenza di primo grado, ritenuta apparente e acriticamente fondata sulla CTU, senza adeguata risposta alle critiche del consulente di parte; (5) la violazione dell’art. 61 c.p.c. per non avere il giudice verificato in concreto la competenza del CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il CTU può acquisire aliunde dati e notizie indispensabili all’incarico, purché non si sostituisca alle parti nella prova di fatti posti a fondamento delle domande o eccezioni e siano indicate le fonti in modo da consentire il controllo nel contraddittorio; l’esame degli alamari giacenti è stato ritenuto necessario e svolto in presenza dei consulenti di parte. Il secondo motivo è infondato: la scelta del CTU, anche quanto alla categoria e alla competenza ritenuta necessaria, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, ferma la possibilità di contestare l’erroneità o l’inidoneità tecnica della consulenza. Il terzo motivo è infondato: l’ausilio di un collaboratore non determina nullità se non sostituisce integralmente l’attività del CTU, che deve formulare autonome considerazioni; la relazione mostrava che ciò era avvenuto. Il quarto motivo è inammissibile: pur essendo necessario motivare il dissenso da critiche puntuali alla CTU, la ricorrente non aveva trascritto in cassazione i passaggi essenziali delle critiche già formulate, così da consentirne la valutazione di decisività e rilevanza; alcune censure erano inoltre assorbite o avevano ricevuto motivazione sufficiente. Il quinto motivo è rimasto assorbito dal rigetto del secondo. Restano quindi ferme la reiezione delle domande dell’acquirente e la condanna al pagamento di Euro 183.752,95 oltre interessi. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Le indagini così svolte dal consulente tecnico, peraltro, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, a condizione, però, che ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (Cass. n. 1901 del 2010).
Il CTU può attingere dati non risultanti dagli atti quando ciò sia indispensabile, ma non può supplire all’onere probatorio delle parti rispetto ai fatti posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni. Le fonti utilizzate devono essere indicate per permettere il controllo delle parti.
art. 61 c.p.c.
Le norme che disciplinano la scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità semplicemente direttive. Ne consegue che la scelta di tale ausiliare da parte del giudice, anche in riferimento alla categoria professionale di appartenenza e alla sua competenza qualificata, è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito, non è, quindi, sindacabile, in sede di legittimità
La designazione del CTU, inclusa la valutazione della competenza tecnica e della categoria professionale, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; resta possibile contestare la concreta erroneità o inidoneità tecnica della consulenza.
art. 194 c.p.c.
La giurisprudenza di questa Corte, invero, ha più volte affermato che rientra nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli
Nell’esecuzione dell’incarico, il CTU può acquisire elementi esterni agli atti processuali se indispensabili, ma tale potere non può essere impiegato per sostituirsi alle parti nell’assolvimento dell’onere di provare i fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni.
art. 132 c.p.c.
quando ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte
Il giudice che disattende contestazioni tecniche specifiche deve dar conto delle ragioni della scelta e non può limitarsi a un rinvio acritico alla CTU quando questa non abbia esaminato i rilievi. La censura in cassazione richiede tuttavia la trascrizione dei punti essenziali delle critiche, per consentirne la verifica.
art. 118 disp. att. c.p.c.
quando ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte
In combinato disposto con l’art. 132 c.p.c., impone una motivazione effettiva sulle contestazioni tecniche puntuali rivolte alla CTU, nei limiti in cui siano specificamente dedotte e riprodotte nel ricorso per cassazione.
art. 360 c.p.c.
Nel caso di specie, al contrario, la ricorrente si è limitata a indicare, in ricorso (p. 27, in fine), solo alcune delle censure che assume di aver sollevato – parte delle quali, peraltro, (e, segnatamente, quelle di cui ai punti sub a, b e d), risultano assorbite dal rigetto dei motivi che le hanno specificamente riguardate, mentre le altre (e cioè le censure indicate sub c ed e) sono state oggetto di una succinta ma sufficiente motivazione – senza, tuttavia, trascrivere (tanto con riguardo a quest’ultime, quanto con riguardo a quelle che il giudice non avrebbe esaminato), nella misura minimamente idonea a consentirne la comprensione e la decisività, il contenuto delle critiche sollevate ma solo le conclusioni conseguentemente esposte (v. il ricorso, p. 25, 26).
Per dedurre in cassazione l’insufficienza della motivazione che recepisce la CTU, la parte deve riprodurre i contenuti salienti delle critiche già formulate davanti al giudice di merito, in misura tale da renderne valutabili comprensione, rilevanza e decisività; una generica esposizione delle conclusioni critiche non basta.
art. 348-ter c.p.c.
La corte d’appello di Firenze, con ordinanza dell’1/7/2015, ha ritenuto che l’appello proposto dalla Visconf s.r.l. fosse manifestamente infondato ed, a norma dell’art. 348 ter c.p.c., lo ha dichiarato inammissibile.
La disposizione è richiamata per la dichiarazione d’inammissibilità dell’appello ritenuto manifestamente infondato; la Corte di cassazione ha esaminato il ricorso contro la sentenza di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla norma.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
La disposizione è richiamata quale norma che ha introdotto il testo del comma 1-quater applicato dalla Corte in relazione al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali quando siano indispensabili per eseguire l’incarico; tale potere non può però supplire alla carenza delle parti nell’allegazione o nella prova dei fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni. Le fonti acquisite devono essere indicate in modo da consentire alle parti di controllarle nel contraddittorio.
- La scelta del consulente tecnico d’ufficio, anche quanto alla categoria professionale e alla competenza tecnica ritenuta necessaria, è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione. La parte può contestare la consulenza come erronea o inidonea per incompetenza tecnica del soggetto nominato.
- L’impiego da parte del CTU delle cognizioni o percezioni di un collaboratore non determina nullità se l’attività del collaboratore non sostituisce integralmente quella dell’ausiliario nominato e il CTU elabora la relazione formulando anche autonome considerazioni, nel rispetto del contraddittorio.
- Se una CTU è contestata con rilievi puntuali e dettagliati, il giudice che intende disattenderli deve motivare le ragioni della propria scelta e non può limitarsi a recepire acriticamente le conclusioni peritali quando queste non abbiano affrontato le osservazioni.
- La censura per insufficienza della motivazione che recepisce la CTU è inammissibile se il ricorrente non riproduce in cassazione, almeno nei loro passaggi essenziali, le critiche già formulate davanti al giudice di merito, così da consentire di valutarne la rilevanza e la decisività.
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