Cassazione Civile, Sentenza n. 2619/2020 del 05/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di finanza avviata nell’ambito di indagini penali nei confronti di un soggetto con cui la società aveva rapporti, l’Agenzia delle Entrate riteneva che la contribuente avesse contabilizzato e dedotto fatture per operazioni inesistenti emesse da una società estera. Con distinti avvisi relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 venivano richieste maggiori imposte IRES e IRAP, interessi e sanzioni. La CTP di Milano aveva annullato gli avvisi; la CTR della Lombardia, accogliendo l’appello dell’Erario, ne aveva invece confermato la legittimità. La società aveva poi chiesto la revocazione della sentenza della CTR, sostenendo che il giudice non avesse valutato documenti decisivi già prodotti, il cui esame avrebbe condotto a una decisione diversa. Dopo il rigetto della revocazione, la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c.: secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente qualificato come errore di valutazione delle prove ciò che era invece un errore percettivo revocatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata non attestava che i documenti fossero mancanti dagli atti, bensì che la CTR ne avesse percepito la presenza senza esaminarne il contenuto; l’espressione secondo cui non vi era prova dell’effettiva esistenza della società emittente deponeva in tal senso. La censura riguardava quindi l’omesso esame o la valutazione delle risultanze documentali, non una falsa percezione di un fatto incontestabilmente escluso o positivamente accertato dagli atti, nei termini richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha precisato che, quando il giudice ritenga non prodotto un documento, l’errore su tale circostanza può essere fatto valere in revocazione solo se ne ricorrono i presupposti; l’omesso esame di un documento che il giudice reputi non prodotto non configura invece un difetto di attività giudiziale sulla sua efficacia. Il vizio dedotto non aveva natura revocatoria e poteva essere fatto valere come motivo di cassazione, risultando peraltro già denunciato in un distinto giudizio pendente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
L’errore di fatto, deducibile con impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, consiste in una falsa percezione della realta, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato il giudice ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli stessi atti e documenti risulti positivamente accertato, sempre che il fatto medesimo non costituisca punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato.
La revocazione è ammessa per una svista percettiva oggettivamente rilevabile relativa a un fatto decisivo risultante dagli atti in modo incontestabile, purché quel fatto non sia stato oggetto di controversia e di pronuncia; non serve a correggere un’errata valutazione delle prove.
La norma è menzionata soltanto in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente e non è oggetto di applicazione o interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- L’errore di fatto che consente la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale immediatamente rilevabile, che induca il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti, oppure l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti risulti positivamente accertato; il fatto non deve inoltre costituire un punto controverso sul quale il giudice abbia pronunciato.
- L’omesso esame o l’errata valutazione del contenuto di documenti presenti nel fascicolo non integra, di per sé, l’errore revocatorio, quando il giudice ne abbia percepito la presenza: si tratta di un vizio valutativo, da far valere con il mezzo di impugnazione pertinente.
- Se il giudice di merito ritiene che un documento decisivo non sia stato prodotto, l’errore su tale presupposto può essere denunciato in revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., purché ricorrano tutti i relativi requisiti; non è configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia di un documento che egli ritenga non acquisito.
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