Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2675/2020 del 05/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietari)

La controversia

La controversia riguardava la divisione di un fabbricato in comunione tra due coppie di comproprietari; i resistenti avevano acquistato la propria quota il 5 giugno 1996. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza n. 626 depositata il 20 giugno 2016, dichiarata nulla la sentenza di primo grado per difetto di costituzione del giudice, aveva rinnovato la decisione, disposto la divisione in natura secondo il progetto del consulente tecnico d'ufficio e respinto la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti per l'asserita occupazione abusiva dell'immobile. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciavano la violazione degli artt. 17 e 40 della L. n. 47/1985, sostenendo che l'irregolarità urbanistica impedisse la divisione. Con il secondo motivo contestavano che fosse coperta da giudicato la validità dell'acquisto della quota dei resistenti, invocando la normativa urbanistica e gli artt. 1346, 1418, 1421 e 2909 c.c. e l'art. 324 c.p.c. Con il terzo motivo lamentavano l'omesso esame della radicale abusività del fabbricato, che aveva determinato l'emanazione di un'ordinanza di demolizione. Con il quarto deducevano la nullità della sentenza o del procedimento per avere recepito una consulenza tecnica d'ufficio asseritamente nulla. Con il quinto denunciavano l'omesso esame di fatti e prove relativi alla domanda di risarcimento per occupazione abusiva.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo: in base al principio enunciato dalle Sezioni Unite, la divisione giudiziale di un fabbricato abusivo non può essere disposta in assenza della documentazione edilizia richiesta dall'art. 40, comma 2, L. n. 47/1985, senza distinguere in ragione della data di costruzione; la regolarità edilizia è condizione dell'azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica e il relativo difetto è rilevabile d'ufficio. Ha respinto il secondo motivo, poiché il giudicato sulla domanda di nullità dell'acquisto si estende a ogni causa di nullità dedotta o deducibile e la nullità prevista dalla disciplina urbanistica ha carattere essenzialmente formale, salva l'effettività del titolo e la sua riferibilità all'immobile. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti dall'accoglimento del primo, che investe la validità della divisione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la ratio della sentenza d'appello, fondata sul giudicato circa la validità del titolo dei resistenti e sulla loro qualità di comproprietari pro indiviso. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 2, L. n. 47/1985

    quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell’azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale, sicchè la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio

    La regolarità edilizia documentata nei modi previsti dalla norma è condizione della possibilità giuridica della divisione giudiziale di un fabbricato abusivo o di sue parti. Il giudice deve verificarla d'ufficio in ogni stato e grado; la disciplina si applica senza distinzione in base al momento di costruzione dell'edificio.

  • artt. 17 e 40 L. n. 47/1985

    Ad avviso dei ricorrenti, quel giudicato coprirebbe soltanto la nullità formale dell’acquisto, non anche i profili sostanziali. Tuttavia: a) il giudicato si estende ad ogni causa di nullità, dedotta o deducibile, avendo la domanda di nullità contrattuale natura autodeterminata (Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242); b) la nullità sancita dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, ha proprio ed essenzialmente carattere formale, salva l’effettività del titolo e la riferibilità all’immobile (Cass., sez. un., 22 marzo 2019, n. 8230).

    La nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47/1985 ha carattere essenzialmente formale, ferma la necessità che il titolo edilizio sia effettivo e riferibile all'immobile. La censura è stata applicata anche per concludere che il giudicato formatosi sulla domanda di nullità dell'acquisto copriva le cause di nullità dedotte o deducibili.

  • artt. 1346, 1418, 1421 e 2909 c.c.

    il giudicato si estende ad ogni causa di nullità, dedotta o deducibile, avendo la domanda di nullità contrattuale natura autodeterminata (Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242)

    La domanda di nullità contrattuale è autodeterminata e il giudicato che si forma su di essa si estende a ogni causa di nullità, sia dedotta sia deducibile. Nel caso concreto, il principio ha sostenuto il rigetto della tesi secondo cui il giudicato avrebbe coperto soltanto una causa formale di nullità.

  • art. 324 c.p.c.

    il giudice d’appello ha fatto esatto riferimento al giudicato formatosi sulla domanda proposta dai coniugi P. – R. per far dichiarare nullo L. n. 47 del 1985, ex art. 40, l’acquisto dei B. (pag. 6-7 della sentenza d’appello).

    La Corte ha riconosciuto che la decisione d'appello aveva correttamente considerato coperta da giudicato la domanda di nullità dell'acquisto dei resistenti. La norma è richiamata nell'esame della censura relativa all'estensione e alla rilevanza del giudicato.

  • art. 46 D.P.R. n. 380/2001

    la nullità sancita dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, ha proprio ed essenzialmente carattere formale, salva l’effettività del titolo e la riferibilità all’immobile (Cass., sez. un., 22 marzo 2019, n. 8230).

    La nullità urbanistica degli atti relativi a edifici ha carattere essenzialmente formale, purché il titolo edilizio richiamato sia effettivo e riferibile all'immobile.

Massime di principio

  • La divisione giudiziale di una comunione avente a oggetto un fabbricato abusivo, o sue parti, non può essere disposta in assenza della dichiarazione o della documentazione edilizia richiesta dall'art. 40, comma 2, L. n. 47/1985. La regolarità edilizia è condizione dell'azione sotto il profilo della possibilità giuridica, e la disciplina opera senza distinguere in base alla data di costruzione.
  • La mancanza della documentazione che attesta la regolarità edilizia e il mancato esame di tale documentazione sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
  • Il giudicato formatosi su una domanda di nullità contrattuale, avente natura autodeterminata, si estende a tutte le cause di nullità dedotte o deducibili.
  • La nullità urbanistica prevista dagli artt. 17 e 40 L. n. 47/1985 ha carattere essenzialmente formale, salva l'effettività del titolo edilizio e la sua riferibilità all'immobile.

Come è indicizzato

MaterieComunioneImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.