Cassazione Civile, Sentenza n. 2620/2020 del 05/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio in seguito alla definizione della controversia presentata dalla società coobbligata e al pagamento di quanto dovuto. Ha disposto la compensazione delle spese processuali. Non ha esaminato i due motivi di ricorso né ha deciso nel merito la controversia sulla rettifica del valore imponibile ai fini dell’imposta di registro.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Il Comune aveva impugnato l’avviso di liquidazione e rettifica dell’imposta di registro relativo alla vendita, il 3 giugno 2003, di un terreno a destinazione industriale a una società. Il prezzo dichiarato era di 303.533,12 euro, mentre l’Ufficio aveva rettificato il valore dell’area in 736.912 euro, utilizzando una tabella comunale relativa ai valori medi di mercato delle aree fabbricabili ai fini ICI. La Commissione tributaria provinciale di Verona aveva respinto il ricorso; in appello, la Commissione tributaria regionale, sezione distaccata di Verona, aveva accolto l’impugnazione del Comune, considerando che il terreno era stato in precedenza espropriato per la realizzazione di insediamenti artigianali e industriali e poi ceduto a un prezzo inferiore ai valori ordinari per finalità di politica sociale e di edilizia convenzionata. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, il cui contenuto non è riportato nel testo. Nel corso del giudizio, l’Agenzia ha chiesto l’estinzione per cessata materia del contendere, poiché la società coobbligata aveva presentato istanza di definizione della controversia ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 50 del 2017 e aveva effettuato il pagamento previsto.
Norme richiamate
stante il fatto che la società coobbligata ha presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 ed ha pagato quanto previsto.
La Corte ha preso atto della definizione della controversia richiesta dalla società coobbligata e del pagamento previsto quale ragione per dichiarare estinto il giudizio.
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