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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2709/2020 del 05/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (magistrato)

La controversia

La Sezione Disciplinare del CSM, con sentenza n. 210/2018 depositata il 18 dicembre 2018, aveva dichiarato il magistrato responsabile di due illeciti disciplinari e gli aveva inflitto la perdita di anzianità di due mesi: avere svolto un’attività incompatibile con la funzione giudiziaria, esercitando un’impresa individuale iscritta al registro delle imprese e cancellata il 10 luglio 2015 dopo una richiesta di chiarimenti del presidente del tribunale; e avere tenuto un comportamento gravemente scorretto verso i giudici popolari del collegio, parlando con loro, durante una cena del 16 dicembre 2014, del rischio di azioni di responsabilità personale in caso di condanna degli imputati del processo per avvelenamento di acque e disastro ambientale. Era stato invece assolto dall’addebito di ingiustificata interferenza nell’attività degli altri componenti del collegio e da quello di avere violato l’obbligo di astensione, partecipando alla decisione del processo dopo avere manifestato fuori dalle funzioni un parere sulla regiudicanda. Il magistrato ha proposto cinque motivi: tempestività dell’azione disciplinare relativa all’impresa, deducendo che la notizia circostanziata era giunta al Procuratore Generale il 24 marzo 2015 e che l’azione era stata esercitata oltre il termine annuale; concorso apparente tra la fattispecie generale di grave scorrettezza e quella speciale di ingiustificata interferenza; erronea configurazione dell’attività incompatibile; vizi di motivazione sulla prova dichiarativa; omessa applicazione dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 109/2006. Il Procuratore Generale ha impugnato l’assoluzione dall’addebito di omessa astensione, denunciando sia l’omessa motivazione sulle dichiarazioni rese durante la cena con i giudici popolari, sia l’erronea interpretazione del presupposto dell’obbligo di astensione. Il Ministro della Giustizia ha contestato l’applicazione del rapporto tra fattispecie generale e speciale e l’assoluzione dall’addebito di omessa astensione. Nel giudizio per il processo penale, il magistrato aveva partecipato anche a una cena con il presidente della Regione, parte civile, durante la quale aveva espresso apprezzamenti generici sulle capacità professionali dei difensori, del rappresentante della parte civile e dei pubblici ministeri.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo del magistrato: la comunicazione pervenuta al Procuratore Generale il 24 marzo 2015, con l’esposto e la visura camerale indicante la titolarità dell’impresa individuale, costituiva notizia circostanziata; l’azione disciplinare esercitata il 27 giugno 2016 era quindi tardiva rispetto al termine annuale previsto dall’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 109/2006. È stato accolto, per quanto di ragione, anche il motivo del magistrato sul rapporto tra le fattispecie di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 2, nonché il corrispondente motivo del Ministro: l’ingiustificata interferenza costituisce fattispecie speciale rispetto alla grave scorrettezza generale, sicché, se il fatto è sussumibile nella norma speciale, non può essere sanzionato come illecito generico. La condanna per grave scorrettezza è dunque travolta, ferma la necessità che il giudice del rinvio accerti la responsabilità per l’illecito speciale. Sono stati accolti, per quanto di ragione, il primo motivo del Procuratore Generale e il secondo del Ministro sull’addebito di omessa astensione, perché la sentenza del CSM non aveva motivato sulle dichiarazioni attribuite al magistrato durante la cena con i giudici popolari. È stato invece rigettato il secondo motivo del Procuratore Generale quanto alla cena con il presidente della Regione: gli apprezzamenti riportati erano generici e riguardavano le capacità professionali dei soggetti processuali, senza esprimere un’opinione anticipatoria sulla regiudicanda; tale condotta non integrava il presupposto dell’obbligo di astensione. Il secondo motivo del magistrato è stato accolto per quanto di ragione; l’esame del terzo, quarto e quinto motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Sezione Disciplinare del CSM per nuovo esame. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 109/2006

    il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15, fa decorrere il termine di un anno per la promozione dell’azione disciplinare nei confronti del magistrato, da parte del P.G. presso la Corte di cassazione, dalla conoscenza della notizia del fatto di rilievo disciplinare che lo stesso acquisisca a seguito dell’espletamento di sommarie indagini preliminari, di una denuncia circostanziata, o di una segnalazione del Ministro della Giustizia

    Il termine annuale decorre dalla conoscenza, da parte del titolare dell’azione disciplinare, di una notizia circostanziata del fatto disciplinarmente rilevante; non decorre dalla precedente conoscenza del fatto da parte di altri organi tenuti a trasmetterlo.

  • art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 109/2006

    sussiste, dunque, un rapporto di specialità tra le due norme che porta ad escludere l’applicabilità di quella generale, cioè quella di cui alla lett. d); detta Sezione, con la sentenza n. 153 del 2018, ha pure affermato, in senso conforme, che sussiste rapporto di specialità tra l’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. e) e l’illecito previsto dallo stesso articolo di legge alla lett. d); conseguentemente non possono essere derubricati in un illecito generico, quale quello dell’art. 2, comma 1, lett. d) fatti tipizzati dalle norme disciplinari, quali quelli di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) della stessa disposizione.

    La fattispecie generale di grave scorrettezza non si applica quando il medesimo fatto è tipizzato dalla fattispecie speciale di ingiustificata interferenza; quest’ultima prevale in ragione del rapporto di specialità.

  • art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 109/2006

    l’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. e), costituisce una delle ipotesi di scorrettezza nei confronti di altri magistrati punita dalla lett. d) dello stesso art. 2, comma 1; sussiste, dunque, un rapporto di specialità tra le due norme che porta ad escludere l’applicabilità di quella generale

    L’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato è una forma specifica di scorrettezza e, quando ricorrono i suoi presupposti, deve essere valutata secondo la fattispecie speciale, non mediante quella generale.

  • art. 36, comma 1, lett. c), c.p.p.

    costituisce parere sull’oggetto del procedimento, a norma dell’art. 37 comma 1, lett. a), in relazione all’art. 36 c.p.p., comma 1, lett. c), la formulazione di una precisa opinione circa le questioni di diritto e di fatto di cui è intessuta la regiudicanda nonchè circa le decisioni da assumere, ma non anche la manifestazione di opinioni inerenti a tematiche d’ordine generale o di espressioni del tutto generiche, che non denotino un convincimento del giudice circa l’esito del processo, sia con riguardo alle contestazioni che agli imputati

    L’obbligo di astensione presuppone la manifestazione fuori dalle funzioni di un’opinione precisa sulle questioni di fatto o di diritto del processo o sulle decisioni da assumere; non basta esprimere valutazioni generiche o considerazioni di ordine generale che non rivelino un convincimento sull’esito.

Massime di principio

  • Il termine annuale per promuovere l’azione disciplinare decorre da quando il titolare dell’azione acquisisce una notizia circostanziata del fatto disciplinarmente rilevante. La conoscenza anteriore del fatto da parte di altri organi, obbligati a trasmetterlo, non anticipa la decorrenza del termine per il titolare.
  • Quando un’unica condotta è riconducibile sia a una fattispecie disciplinare generale sia a una fattispecie che ne tipizza una forma specifica, opera il principio di specialità: la norma speciale prevale e non è consentito ricondurre il fatto alla sola previsione generale.
  • Ai fini dell’obbligo di astensione per manifestazione extrafunzionale del parere sull’oggetto del procedimento, occorre una precisa opinione sulle questioni di fatto o di diritto della regiudicanda o sulle decisioni da assumere. Apprezzamenti generici sulle capacità professionali dei soggetti processuali, se non denotano un convincimento sull’esito del processo, non integrano tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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