Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/02/2018 n. 754 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Pignoramento presso terzi - Impugnazione - Impugnazione dell'atto presupposto - Mancata notifica - Giurisdizione del giudice tributario - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato il pignoramento presso terzi contestando anche il titolo tributario presupposto, deducendone la mancata notifica. Poiché tale contestazione introduce questioni relative al merito del rapporto tributario che non era stato possibile proporre in precedenza, si poneva il problema di individuare il giudice munito di giurisdizione: giudice tributario o giudice ordinario.

La decisione

È stata affermata la giurisdizione del giudice tributario quando l'impugnazione del pignoramento comprende anche la contestazione del titolo presupposto non notificato e consente di sollevare per la prima volta questioni sul rapporto tributario. Diversamente, se il contribuente deduce esclusivamente vizi propri dell'atto di pignoramento, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'opposizione agli atti esecutivi.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 19

    La norma individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario e consente, nei casi previsti, di contestare la pretesa tributaria quando il contribuente deduca la mancata notifica dell'atto presupposto.

  • d.P.R. n. 602/1973, art. 57

    La disposizione delimita le opposizioni proponibili nell'ambito della riscossione esattoriale e contribuisce a distinguere le contestazioni devolute al giudice tributario da quelle spettanti al giudice ordinario.

  • Codice di procedura civile, art. 617

    Disciplina l'opposizione agli atti esecutivi, applicabile quando vengono contestati esclusivamente vizi formali o propri dell'atto di pignoramento, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 13913/2017

    Stabilisce il criterio distintivo secondo cui la giurisdizione dipende dal contenuto effettivo della contestazione: giudice tributario se si impugna anche il titolo tributario non notificato; giudice ordinario se si denunciano soltanto vizi propri dell'atto esecutivo.

Massime di principio

  • Quando il contribuente impugna un pignoramento presso terzi sostenendo che non gli sia stato notificato l'atto tributario presupposto e sollevando contestazioni sul debito fiscale, la controversia appartiene al giudice tributario.
  • La mancata notifica del titolo presupposto consente di contestare la pretesa tributaria insieme all'atto della riscossione che ne rende per la prima volta conoscibile l'esistenza, nei limiti previsti dalla disciplina processuale tributaria.
  • Se invece l'impugnazione riguarda soltanto vizi formali o procedurali del pignoramento, senza contestare il rapporto tributario o il titolo, la competenza spetta al giudice ordinario mediante opposizione agli atti esecutivi.
  • Per individuare il giudice competente occorre esaminare il contenuto sostanziale delle domande e dei motivi, non soltanto il nome dell'atto impugnato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.