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Sentenza

Sentenza del 09/02/2018 n. 89 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'iscrizione ipotecaria effettuata da Equitalia su una quota di un immobile degli eredi, a garanzia di tributi dovuti dal loro dante causa. In primo grado gli eredi avevano ottenuto la cancellazione dell'ipoteca, sostenendo genericamente di non aver ricevuto le cartelle di pagamento o che alcune notifiche fossero viziate. La C.T.P. aveva rilevato d'ufficio la mancata notifica di 15 cartelle su 18 agli eredi secondo la procedura prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, nonché il superamento del limite di euro 8.000 previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973. Equitalia ha contestato che tali motivi non fossero stati specificamente dedotti nel ricorso introduttivo e che il giudice avesse quindi deciso oltre i limiti della domanda, violando l'art. 112 c.p.c.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di Equitalia, ritenendo che i ricorrenti non avessero indicato in modo specifico né quali cartelle fossero state notificate irregolarmente né quali norme fossero state violate. Il giudice di primo grado non poteva rilevare d'ufficio tali vizi, né poteva fondare la cancellazione dell'ipoteca sulla riduzione del debito sotto euro 8.000, poiché anche tale questione non era stata proposta dagli eredi. La sentenza di primo grado è stata riformata, il ricorso degli eredi è stato respinto e gli appellati sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in euro 4.000.

Norme richiamate

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa

    Il giudice tributario deve decidere sulla base delle domande e dei motivi specificamente formulati dalle parti e non può annullare l'atto impugnato per vizi diversi da quelli dedotti, salvo i casi di rilevabilità d'ufficio previsti dalla legge.

  • Art. 18, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 546/1992

    Il ricorso tributario deve indicare i motivi specifici dell'impugnazione. La genericità delle contestazioni impedisce al giudice di estendere autonomamente l'oggetto della controversia.

  • Art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    I motivi aggiunti sono ammessi entro limiti rigorosi, in particolare quando emergano documenti non conosciuti tramite le altre parti o per ordine della commissione. Una memoria non può essere utilizzata liberamente per introdurre nuove censure.

  • Art. 65 del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari agli eredi, prevedendo specifiche modalità alternative in relazione al domicilio fiscale comunicato dagli eredi o all'ultimo domicilio del defunto. Nel caso concreto, tuttavia, il giudice non poteva applicare d'ufficio tale disciplina perché la relativa violazione non era stata specificamente dedotta.

  • Art. 76 del D.P.R. n. 602/1973

    Prevede un limite quantitativo per l'espropriazione immobiliare. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che tale limite impedisse anche l'iscrizione ipotecaria dopo la riduzione del debito, ma la CTR ha ritenuto comunque decisivo il fatto che la questione non fosse stata proposta dai ricorrenti.

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    Individua gli atti impugnabili nel processo tributario e conferma la natura impugnatoria del giudizio, nel quale il contribuente deve contestare specificamente i vizi dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il giudice deve restare entro i limiti dei motivi specificamente indicati nel ricorso introduttivo e non può annullare un atto per vizi diversi da quelli dedotti.
  • Affermazioni generiche come "vizi di notifica" o mancata conoscenza delle cartelle, senza indicare gli atti interessati, le modalità concretamente irregolari e le norme violate, possono risultare insufficienti.
  • Le memorie successive non consentono normalmente di introdurre nuovi motivi di impugnazione; i motivi aggiunti sono ammessi solo nei casi e con le modalità previste dalla disciplina processuale.
  • Anche quando dagli atti del processo emerga un possibile vizio, il giudice non può rilevarlo d'ufficio se la legge non prevede espressamente tale facoltà.
  • Le questioni relative ai limiti dell'iscrizione ipotecaria o alla soglia del debito devono essere sollevate tempestivamente e in modo specifico dal contribuente.
  • In controversie riguardanti debiti tributari del defunto, gli eredi devono verificare e contestare puntualmente la regolarità delle notifiche effettuate nei loro confronti, indicando per ciascuna cartella la modalità notificatoria ritenuta illegittima.

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