Sentenza del 09/02/2018 n. 100 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento IVA relativo all'anno 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto un credito IVA di 56.842,00 euro derivante da due fatture emesse dalla società kkkkk. L'Ufficio riteneva che le fatture riguardassero operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, sostenendo che i lavori di predisposizione del cantiere, recinzione, viabilità e sistemazioni esterne fossero stati eseguiti esclusivamente dalla ditta zzzzz e che le fatture fossero state emesse per consentire un indebito rimborso IVA. La contribuente ha contestato l'insufficienza della prova dell'inesistenza delle prestazioni e ha prodotto stati di avanzamento lavori, certificazioni del direttore dei lavori, una perizia giurata e documentazione relativa ai controlli bancari sui lavori e sui finanziamenti.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Cagliari ha accolto l'appello, ritenendo l'accertamento motivato in modo insufficiente e generico e non adeguatamente giustificato quanto alla presunta inesistenza delle operazioni. Il Collegio ha ritenuto possibile che la società kkkkk avesse eseguito, prima dei lavori principali realizzati dalla ditta zzzzz, opere ulteriori o preliminari, tra cui sistemazioni esterne, completamento dei piani interrati e modifiche richieste dai Vigili del Fuoco e dai tour operator. La documentazione prodotta dalla contribuente è stata considerata idonea a dimostrare l'esecuzione e la consistenza dei lavori. L'assenza di un contratto scritto e l'eventuale impiego di manodopera irregolare da parte dell'impresa esecutrice non sono stati ritenuti elementi sufficienti per negare alla contribuente il credito IVA. La sentenza di primo grado e l'avviso di accertamento sono stati annullati. Le spese dei due gradi di giudizio sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in 5.000,00 euro, oltre accessori se dovuti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva o soggettiva di operazioni fatturate, deve fornire una motivazione specifica e una prova concreta, non limitandosi ad affermazioni generiche o alla mera indicazione che altri soggetti abbiano eseguito la parte principale dei lavori.
- La diversa data di esecuzione o la maggiore consistenza delle opere realizzate da un'altra impresa non esclude automaticamente che ulteriori lavori siano stati eseguiti da un diverso fornitore.
- Stati di avanzamento lavori, certificazioni del direttore dei lavori, perizie giurate, contabilità di cantiere e verifiche degli istituti finanziatori possono costituire elementi rilevanti per dimostrare l'effettività delle prestazioni fatturate.
- L'assenza di un contratto scritto non prova di per sé l'inesistenza dell'operazione, soprattutto quando l'esecuzione dei lavori risulta confermata da documentazione tecnica e contabile indipendente.
- Eventuali irregolarità commesse dal fornitore, come l'impiego di manodopera non regolarizzata o la mancata documentazione dei subfornitori, non possono essere automaticamente imputate al committente né comportare la negazione del credito IVA senza la prova della sua consapevole partecipazione alla frode.
- In controversie analoghe, il contribuente deve conservare e produrre una documentazione coerente e verificabile che colleghi le fatture alle opere concretamente eseguite, indicando tempi, quantità, soggetti esecutori e certificazioni tecniche.
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