Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/02/2018 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Catasto - istanza di revisione del classa mento - diniego- impugnabilità nel merito: di regola non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego dell'Agenzia alla revisione del classamento catastale di alcune unità immobiliari. Sostenevano che il provvedimento fosse impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera f), del d.lgs. 546/1992, contestavano la qualificazione dell'atto come esercizio di autotutela e lamentavano vizi di mancata notificazione, violazione dell'obbligo di motivazione, assenza di contraddittorio e mancato sopralluogo. Nel merito, chiedevano la variazione del classamento, senza però dimostrare né modifiche fisiche degli immobili né lo scostamento tra reddito lordo effettivo e rendita catastale richiesto dall'art. 38 TUIR.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha riconosciuto che il diniego di revisione del classamento è astrattamente impugnabile, perché rientra nella materia delle operazioni catastali. Tuttavia, ha qualificato l'istanza come richiesta di autotutela, non essendo state provate variazioni fisiche degli immobili né i presupposti dell'art. 38 TUIR. Di conseguenza, il giudice può esaminare soltanto eventuali vizi formali o procedurali del diniego, ma non può sindacare nel merito la scelta dell'Agenzia. I motivi formali sono stati ritenuti infondati o inammissibili: il provvedimento era conoscibile, motivato e indicava l'ufficio competente; non era obbligatorio un ulteriore contraddittorio o un sopralluogo. L'appello è stato quindi respinto e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 1, lettera f), d.lgs. 546/1992

    atti relativi alle operazioni catastali

    Il diniego di revisione del classamento è un atto astrattamente impugnabile davanti al giudice tributario, in quanto attinente alle operazioni catastali.

  • Art. 2, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La disposizione, richiamata dall'art. 19, individua la materia delle operazioni catastali devoluta alla giurisdizione tributaria.

  • Artt. 17 e 20 del r.d. 13 aprile 1939, n. 652, come modificati dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514

    La revisione del classamento è normalmente collegata a variazioni dello stato di fatto dell'immobile.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Ha istituito la procedura DOCFA, utilizzabile per comunicare variazioni catastali derivanti da modifiche dello stato dell'immobile.

  • Art. 1, comma 336, legge 30 dicembre 2004, n. 311

    Consente ai Comuni di promuovere d'ufficio la revisione del classamento in presenza di intervenute variazioni edilizie.

  • Art. 38 TUIR

    Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unità immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unità immobiliare

    In assenza di modifiche fisiche dell'immobile, il contribuente ha diritto alla revisione del classamento soltanto se dimostra, per almeno tre anni, uno scostamento di almeno il 50% tra reddito lordo effettivo e rendita catastale.

  • Art. 7, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Il provvedimento deve indicare l'ufficio competente e le informazioni utili; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • Cassazione, sentenza 23 agosto 2017, n. 20314

    Il diniego di autotutela può essere contestato soltanto per vizi del procedimento o formali, non per ottenere un riesame giudiziale del merito della pretesa amministrativa.

Massime di principio

  • Il diniego di revisione del classamento è impugnabile davanti al giudice tributario, ma l'impugnabilità dell'atto non implica che il giudice possa sostituirsi all'Agenzia nella valutazione tecnica del classamento.
  • Quando non vi sono modifiche fisiche dell'immobile e non è provato lo scostamento previsto dall'art. 38 TUIR, l'istanza del contribuente è normalmente qualificata come richiesta di autotutela.
  • Il diniego di autotutela è sindacabile soltanto per vizi formali o procedurali, come carenza assoluta di motivazione, incompetenza o violazione delle garanzie procedimentali; non è invece normalmente sindacabile nel merito.
  • Per ottenere obbligatoriamente la revisione senza modifiche fisiche dell'immobile occorre documentare per almeno un triennio un reddito lordo effettivo divergente dalla rendita catastale di almeno il 50%.
  • La procedura DOCFA è lo strumento ordinario per comunicare variazioni dello stato dell'immobile; una richiesta generica di riclassamento, non veicolata tramite DOCFA e non fondata sull'art. 38 TUIR, difficilmente fa sorgere un obbligo di revisione in capo all'Agenzia.
  • La mancata indicazione della clausola di impugnabilità non rende automaticamente illegittimo il provvedimento, potendo eventualmente incidere sui termini per impugnarlo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.