Cassazione Civile, Ordinanza n. 34628/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava il diritto di un'insegnante inserita nelle graduatorie per l'insegnamento all'estero presso le Scuole Europee a ottenere il reinserimento nella graduatoria permanente e la prosecuzione dell'incarico fino al compimento di nove anni complessivi. La Corte d'appello aveva ritenuto che, avendo l'insegnante chiesto il rientro nei ruoli metropolitani dopo cinque anni, operasse l'art. 114, comma 5, del c.c.n.l. 2007, e che la proroga introdotta dall'art. 2, comma 4-novies, della l. n. 10 del 2011 valesse anche per la sua posizione, con conseguente diritto al reinserimento e alla nomina per ulteriori quattro anni. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4-novies, l. n. 10 del 2011, dell'art. 7, comma 2, dell'O.M. n. 5300/2012 e degli artt. 114 e 116 del c.c.n.l. scuola 2007. Ha sostenuto che la proroga a nove anni riguardava solo gli incarichi nelle scuole e corsi all'estero con durata originaria quinquennale, non quelli nelle Scuole Europee, già previsti fin dall'origine per nove anni; pertanto la richiesta di rientro dopo cinque anni era anteriore al compimento del mandato e non dava diritto al reinserimento in graduatoria. Ha aggiunto che il diniego ministeriale era fondato anche sull'O.M. n. 5300/2012, non impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha ritenuto fondata l'interpretazione secondo cui la proroga a nove anni introdotta dalla l. n. 10 del 2011 si applica ai soli incarichi all'estero originariamente quinquennali e non ai mandati presso le Scuole Europee, già ab origine di nove anni. Ha quindi escluso che, nel caso concreto, l'insegnante avesse maturato il presupposto del 'compimento del mandato' richiesto dall'art. 114, comma 5, c.c.n.l. 2007 per chiedere il reinserimento in graduatoria. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando le domande proposte dall'insegnante nel giudizio introdotto ex art. 414 c.p.c. Quanto alle spese, le ha compensate integralmente per la novità della questione. È stato inoltre dato atto dell'assenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 4-novies, l. n. 10 del 2011
Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato... fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili.
La proroga a nove anni opera solo per gli incarichi all'estero originariamente previsti per una durata inferiore, cioè per quelli non riferiti alle Scuole Europee; non si applica ai mandati SEU già fissati fin dall'origine in nove anni.
art. 7, comma 2, O.M. n. 5300/2012
Richiamato dal Ministero come base del diniego di reinserimento, ma la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della norma, limitandosi a considerarla nel quadro della difesa ministeriale.
art. 114 c.c.n.l. comparto scuola 2007
Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.
Il reinserimento in graduatoria è subordinato al compimento del mandato; se il rientro è chiesto prima della scadenza del mandato, il presupposto manca e non sorge il diritto al reinserimento.
art. 116 c.c.n.l. comparto scuola 2007
Presso le Scuole Europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici
Per le Scuole Europee il mandato era già originariamente di nove anni, sicché non necessitava di alcuna proroga e non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 2, comma 4-novies, l. n. 10 del 2011.
Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
È richiamato come norma processuale del ricorso introduttivo proposto dall'insegnante nel giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
artt. 639 e ss. d.lgs. n. 297 del 1994
Costituiscono il quadro normativo generale, ratione temporis applicabile, sull'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero e alle Scuole Europee.
Indicato per distinguere il trattamento economico del personale all'estero tra MIUR e MAECI; la norma è richiamata come parte del contesto normativo.
È menzionato solo come intervento successivo di riorganizzazione della materia, non applicabile ratione temporis alla controversia.
Massime di principio
- Quando un incarico di insegnamento all'estero è già originariamente previsto dalla disciplina contrattuale per una durata di nove anni, la norma sopravvenuta che proroga a nove anni i mandati prima quinquennali non è applicabile a tale incarico.
- Il diritto al reinserimento nelle graduatorie per la destinazione all'estero sorge solo al compimento del mandato; una domanda di rientro presentata prima della scadenza del termine originario non integra il presupposto richiesto dalla disciplina collettiva.
- Nell'interpretazione della disciplina dell'insegnamento all'estero occorre distinguere tra Scuole Europee e altre istituzioni scolastiche/corsi all'estero, perché la durata del mandato e gli effetti della proroga legislativa non sono necessariamente omogenei.
- Se la causa può essere decisa sulla base dell'interpretazione della disciplina applicabile e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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